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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13132/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2023 con cui il GIP aveva disposto, in executivis, la revoca della sospensione condizionale della pena di 2 anni inflitta con sentenza del 05/12/2017, ritenendo sussistenti cause ostative derivanti da una precedente sospensione accordata con sentenza del 13/03/2008. Il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, c.p., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 125 c.p.p., per non aver verificato documentalmente se il precedente penale ostativo fosse noto al giudice della cognizione e per non aver acquisito il fascicolo processuale relativo alla precedente concessione del beneficio

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per causa ostativa, è tenuto a verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, procedendo, se del caso, all'acquisizione del fascicolo del giudizio che aveva concesso la sospensione (anche avvalendosi dei poteri istruttori dell'art. 666, comma 5, c.p.p.). Poiché l'ordinanza impugnata non dà conto di tale controllo ex actis, la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti temporali alla sospensione della pena (il criterio di massima è che la durata complessiva non può oltrepassare il limite previsto); la Corte richiama il parametro come limite cumulativo per le sospensioni concesse

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Prevede che il beneficio della sospensione condizionale della pena non possa essere concesso più di una volta, salvo diversa valutazione discrezionale del giudice e purché, cumulata con la precedente, non superi i limiti dell'art. 163; la Corte rileva che la seconda concessione è ostativa se comporta il superamento del limite

  • art. 168, comma 3 e comma 4, cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale. La Corte segnala che la revoca per cause ostative è ammessa solo se tali cause non risultavano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione degli atti decisori; la Corte censura la carenza di motivazione ove il GIP non ha indicato di aver svolto il necessario controllo documentale sull'esistenza del precedente ostativo

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori anche d'ufficio; la Corte richiama tale disposizione per affermare l'obbligo del giudice di acquisire il fascicolo processuale per verificare se i precedenti fossero documentalmente noti al giudice della cognizione

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, solo se il precedente ostativo non era documentalmente noto al giudice che aveva concesso il beneficio; per questa verifica è necessaria l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito

Massime di principio

  • Prima di revocare la sospensione condizionale della pena per cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve accertare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che originariamente concesse il beneficio; tale verifica richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito
  • La revoca è legittima se e solo se il precedente ostativo non risultava documentalmente noto al giudice della cognizione; se era noto, l'annullamento della sospensione deve essere stato valutato in sede di merito
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere, anche d'ufficio, di svolgere atti istruttori (art. 666, comma 5, c.p.p.) per acquisire documentazione probatoria rilevante ai fini della decisione
  • La concessione di una seconda sospensione condizionale è possibile solo in via discrezionale e non può far superare i limiti di durata stabiliti dall'art. 163 c.p.; il superamento di tali limiti costituisce causa ostativa
  • La mancata indicazione nel provvedimento della verifica ex actis o dell'acquisizione del fascicolo configura vizio motivazionale che può essere causa di annullamento e rinvio da parte della Cassazione

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