Cassazione Penale, Sentenza n. 8344/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione esclusiva del diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con la deduzione che dopo circa un mese dal sopralluogo il piazzale era stato ripulito e pertanto la condotta successiva avrebbe dovuto essere valutata a favore della diminuzione di responsabilità o trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pacifica la condotta illecita consistente nel deposito alla rinfusa, nel piazzale esterno dell'impresa, di rifiuti pericolosi e non per circa 30 mc senza etichettatura, separazione e registrazione, con giacenza superiore a un anno e conferimento a impianto non idoneo (violazione art. 256 d.lgs. 152/2006). Il Tribunale e la Corte d'appello avevano correttamente valutato la gravità della condotta in relazione a quantità, pericolosità e durata; la Corte d'appello ha ritenuto recessivo il successivo intervento di pulizia rispetto alla gravità del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, anche alla luce della modifica del primo comma dell'art. 131-bis entrata in vigore il 30/12/2022 che consente di valutare la condotta successiva, e quindi ha respinto il ricorso. Conseguenze: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, tenuto all'onere di cui all'art. 616 c.p.p., e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006 (art. 256, comma 1, lett. a) e b))
art. 256, comma 1, lett. a) e b., d.lgs. n.152/2006
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per il deposito temporaneo e la gestione illecita di rifiuti (mancata classificazione, registrazione, separazione, conservazione oltre i termini) con riferimento alla quantità e alla pericolosità.
codice penale (art. 131-bis)
La norma, anche dopo la modifica del 30/12/2022 che consente la valutazione della condotta successiva, può essere applicata tenendo conto della gravità del fatto originario; nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che la pulizia postuma fosse recessiva rispetto alla gravità dell'illecito, decisione non censurabile in cassazione.
codice di procedura penale (art. 616)
Applicazione dell'onere delle spese del procedimento al ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Utilizzata come parametro per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'imposizione, in via equitativa, della somma alla Cassa delle Ammende (in assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, ma con motivo per la misura equitativa).
Massime di principio
- La valutazione favorevole della condotta successiva al reato ai sensi dell'art. 131-bis non è automatica: i giudici possono ritenerla recessiva se la gravità dell'illecito originario (quantità, pericolosità, durata, violazioni documentali) prevale.
- In illeciti ambientali la quantità dei rifiuti, la natura pericolosa, la durata della giacenza e l'assenza di registri/classificazione sono elementi decisivi per la determinazione della gravità e per l'esclusione di benefici ex post.
- Le modifiche normative che ampliano la possibilità di valutare la condotta successiva (es. modifica art. 131-bis) devono essere applicate con bilanciamento tra effetto ristorativo della riparazione e necessità di reprimere condotte particolarmente gravi; la motivazione del giudice di merito su questo punto ha ampio apprezzamento e non è facilmente annullabile in sede di legittimità se non è manifestamente illogica.
- Il ricorrente che impugna limitatamente il diniego di benefici dovrà documentare in modo convincente la rilevanza e l'efficacia della conducta successiva rispetto ai parametri di gravità originari per sperare in un cambiamento del giudizio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta normalmente l'addebito delle spese e può comportare l'obbligo di versamenti equitativi (Cassa delle Ammende) se previsti e giustificati dalla valutazione del giudice.
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