Sentenza del 17/01/2018 n. 961 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, ai fini IVA, IRAP e IRPEF. L'accertamento riguardava operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di pellets: A.F. acquistava formalmente da una società ritenuta cartiera e rivendeva a un'altra società sulla base di dichiarazioni d'intento false, detraendo l'IVA sugli acquisti e applicando la sospensione d'imposta sulle vendite. L'Agenzia contestava alla CTR di avere erroneamente ritenuto insufficiente la prova presuntiva della frode e di avere attribuito al contribuente l'onere di dimostrare la partecipazione consapevole alla frode, nonché di avere motivato in modo insufficiente sulla valutazione degli elementi indiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto. Ha stabilito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare anche mediante presunzioni che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA. Una volta forniti indizi gravi e coerenti dall'Ufficio, spetta al contribuente provare la propria buona fede e la legittimità della detrazione o deduzione. La mera regolarità formale della contabilità, l'iscrizione delle dichiarazioni d'intento e la consultazione di banche dati pubbliche non sono sufficienti a dimostrare la concreta operatività e affidabilità delle società coinvolte. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 codice civile
La Corte ha chiarito che l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, gli elementi oggettivi dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e la legittimità del costo o della detrazione.
Artt. 2727 e 2729 codice civile
Gli elementi indiziari possono fondare la pretesa tributaria quando siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati complessivamente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni, utilizzabile per contestare la realtà sostanziale delle operazioni e la deducibilità dei relativi costi.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 40 e 54, comma 2
La detrazione IVA presuppone l'effettività dell'operazione e la sua riferibilità ai soggetti indicati in fattura; l'IVA non è detraibile quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, commi 1 e 2
Disciplina le cessioni effettuate in sospensione d'imposta sulla base di dichiarazioni d'intento. L'annotazione e la trasmissione telematica della dichiarazione non provano, da sole, la sua veridicità né escludono la responsabilità del cedente che avrebbe dovuto rilevare elementi anomali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75
La deduzione dei costi richiede che essi siano effettivi e inerenti; i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere disconosciuti secondo le regole applicabili al caso concreto.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 25
Sono state richiamate in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e ai profili procedurali dell'accertamento.
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e comprensibile. La riproduzione integrale di atti processuali è ammissibile solo se isolabile e non compromette sinteticità e intelligibilità dell'atto.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente provare la partecipazione diretta del contribuente alla frode: è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che il fornitore formale era coinvolto nell'evasione.
- La buona fede del contribuente non si presume in modo assoluto dopo la produzione di indizi gravi e concordanti da parte dell'Amministrazione; il contribuente deve fornire elementi concreti sulla propria estraneità e sulla diligente verifica dei rapporti commerciali.
- La regolarità formale delle fatture e della contabilità, l'iscrizione della società nel registro imprese, la validità della partita IVA e il deposito dei bilanci costituiscono verifiche meramente formali e, da sole, non dimostrano l'effettiva operatività del fornitore o l'assenza di frode.
- La trasmissione telematica o l'annotazione di una dichiarazione d'intento non equivale a un controllo sostanziale da parte dell'Agenzia delle Entrate e non libera automaticamente il cedente dall'obbligo di adottare cautele ragionevoli.
- Il giudice tributario deve esaminare singolarmente e nel loro complesso gli indizi dell'Amministrazione, confrontarli con le prove contrarie del contribuente e spiegare nella motivazione perché attribuisce prevalenza agli uni o agli altri; una motivazione che consideri solo gli elementi formali è insufficiente.
- Per ridurre il rischio in situazioni analoghe, l'impresa dovrebbe documentare verifiche sostanziali: struttura e sede effettiva del fornitore, disponibilità di personale e magazzini, flussi fisici della merce, congruità dei prezzi e dei margini, modalità di pagamento, trasporti e coerenza economica complessiva dell'operazione.
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