Cassazione Penale, Ordinanza n. 02104/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore di un condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura alternativa della semilibertà, concessa in precedenza. La revoca era stata fondata sulla denuncia del condannato per un reato di ricettazione/riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita, che si assumeva commesso durante la fruizione di un permesso per stare con il nucleo familiare. Il ricorso deduceva doglianze che la Corte qualifica come generiche e sostanzialmente di merito, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della revoca della semilibertà, rilevino le condotte idonee a recidere gravemente il rapporto fiduciario con gli organi del trattamento e a dimostrare l'inidoneità del condannato al percorso trattamentale. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta adeguata perché fondata sulle allarmanti modalità della condotta e sulla personalità del condannato desunta dai numerosi e specifici precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
È richiamato come reato oggetto della denuncia che ha inciso sulla valutazione di affidabilità del condannato ai fini della revoca della semilibertà.
art. 616 c.p.p.
È implicato nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della semilibertà rilevano le condotte del condannato che, per natura, modalità di commissione e oggetto, siano idonee a determinare un grave vulnus al rapporto fiduciario con gli organi del trattamento.
- La revoca della semilibertà può essere disposta quando il complessivo comportamento del condannato dimostri l'inidoneità al trattamento e l'esito negativo dell'esperimento trattamentale.
- In sede di legittimità non sono sufficienti censure generiche o meramente fattuali contro l'ordinanza di sorveglianza, se la motivazione del giudice di merito è congrua e specificamente ancorata a elementi quali la gravità della condotta e la personalità desumibile dai precedenti.
- La denuncia per un nuovo fatto di reato commesso durante la fruizione di un permesso può assumere rilievo nella valutazione negativa del percorso trattamentale e nella revoca della misura alternativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02088/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02089/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02090/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02094/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02095/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02096/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →