Sentenza n. 1341/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE del provvedimento di archiviazione del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. 139 del 13 gennaio 2025, recante “Comunicazione di archiviazione a seguito di motivazione ostativi” e dell’allegato preavviso di rigetto del Comune di Inverigo del 30 dicembre 2024 (non notificato a Iliad separatamente); ove occorrer possa, del provvedimento del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. n. 8087 del 12 dicembre 2024; ove occorrer possa, dell’art. 5, comma 2 del “Regolamento Comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni”, approvato con la delibera del Consiglio del Comune di Inverigo del 18 maggio 2009 n. 22 ; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di archiviazione del Parco Regionale della Valle del Lambro, fondato sul preavviso di rigetto del Comune di Inverigo relativo alla pretesa incompatibilità dell’impianto con il regolamento comunale sui siti sensibili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una nuova istanza per l’autorizzazione di una stazione radio base, con progetto ridotto da 42 a 30 metri, dopo un precedente diniego comunale. L’ARPA aveva espresso parere favorevole sotto il profilo radio-protezionistico. Il Parco aveva richiesto un’integrazione documentale e, prima che questa fosse prodotta, aveva archiviato il procedimento sulla base del preavviso di rigetto comunale, fondato sull’art. 5, comma 2, del regolamento comunale, che vietava l’installazione di impianti nel perimetro di proprietà dei punti sensibili. La ricorrente deduceva: violazione del diritto di difesa e dell’art. 10-bis l. 241/1990, degli artt. 43 e ss. d.lgs. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 l. 36/2001; incompetenza del Parco a definire il procedimento sulla base di una questione urbanistica; violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e degli artt. 44 e ss. d.lgs. 259/2003; insussistenza del contrasto con la disciplina comunale sui siti sensibili; nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza.
La decisione
Nel corso del giudizio il Parco ha annullato in autotutela il provvedimento di archiviazione e ha riaperto l’istruttoria paesaggistica; il Comune ha ritirato il preavviso di rigetto che costituiva il presupposto dell’archiviazione. Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché la ricorrente non ha conseguito integralmente e irretrattabilmente il bene della vita perseguito, ossia l’autorizzazione unica all’installazione della stazione radio base: il procedimento è stato soltanto riaperto e potrebbe ancora concludersi con un diniego. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli specifici atti impugnati sono stati rimossi e non sussiste più un’utilità concreta nell’ottenere il loro annullamento giudiziale. La declaratoria ha assorbito anche la censura contro l’art. 5, comma 2, del regolamento comunale, non essendo più attuale la lesione derivante dalla sua applicazione negli atti ritirati; resta possibile una nuova impugnazione qualora la disposizione venga posta a fondamento di futuri atti lesivi. Spese integralmente compensate, con restituzione del contributo unificato alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata possibilità di interloquire sul preavviso di rigetto, ma il TAR non ha esaminato la censura per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 43 e ss. d.lgs. 259/2003
La ricorrente ha richiamato la qualificazione degli impianti di comunicazione elettronica come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità e la disciplina autorizzatoria applicabile, senza che il TAR abbia deciso nel merito tali questioni.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Indicato quale fondamento dell’istanza di autorizzazione per l’impianto, ma non interpretato nel merito a causa dell’improcedibilità.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’incompetenza del Parco e la gestione del procedimento paesaggistico; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 5, comma 2, del Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di radiotelecomunicazioni
vieta l’installazione di impianti di radiotelecomunicazione “nel perimetro di proprietà dei punti sensibili”
La disposizione era stata applicata nel preavviso di rigetto comunale, ma il venir meno degli atti applicativi ha fatto cessare l’interesse attuale alla sua impugnazione nel giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che un nuovo provvedimento amministrativo abbia integralmente e irretrattabilmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata; la mera rimozione degli atti impugnati e la riapertura del procedimento non sono sufficienti quando il bene della vita finale non sia stato conseguito.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, gli atti impugnati siano stati rimossi o superati e una pronuncia di annullamento non possa più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, anche se la pretesa sostanziale non è stata soddisfatta.
- Il ritiro degli atti applicativi determina il venir meno dell’interesse attuale a contestare, nello stesso giudizio, la norma regolamentare posta a loro fondamento, salvo che tale norma sia nuovamente applicata in futuri atti lesivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →