Cassazione Penale, Sentenza n. 12020/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che non ha convalidato l'arresto facoltativo eseguito in quasi flagranza per furto aggravato e in concorso. Il Procuratore ha dedotto violazione dell'art. 381 c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha sindacato valutazioni proprie del giudizio di merito (esiguità del danno per il modesto valore della merce, assenza di precedenti) invece di limitarsi a verificare la ragionevolezza della scelta discrezionale della polizia giudiziaria di procedere all'arresto, alla luce degli elementi noti agli operatori (modalità operative, collaborazione con altre persone, recente arresto per furto con strappo e misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il reato rientra nell'ipotesi di arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p. e che la polizia giudiziaria deve comunque indicare, anche nel contesto del verbale o degli atti allegati, le ragioni (gravità del fatto o pericolosità del soggetto) che hanno determinato l'arresto. Il giudice della convalida deve limitarsi a un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione informativa degli agenti. Nel caso di specie il Tribunale ha valutato erroneamente la gravità del fatto solo sul valore della merce, omettendo di considerare le modalità della condotta e gli indici di pericolosità (recentissimo arresto e misura cautelare precedente); perciò l'arresto è stato ritenuto legittimo e l'ordinanza che lo aveva disconosciuto è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 381 cod. proc. pen.
comma 1, lett. g) e comma 4
L'arresto facoltativo in flagranza è consentito solo se giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto. La polizia giudiziaria deve rendere evidenti le ragioni che hanno portato all'arresto; il giudice della convalida svolge un controllo di mera ragionevolezza, valutando la congruità della scelta discrezionale sulla base degli elementi conosciuti al momento.
Massime di principio
- L'arresto facoltativo in quasi o piena flagranza va giustificato dalla gravità del fatto oppure dalla pericolosità del soggetto; basta uno dei due requisiti.
- La polizia giudiziaria dovrebbe documentare nel verbale (o in atti allegati) gli elementi che motivano la scelta di procedere all'arresto (modalità del reato, collaborazione di più persone, recidiva o misure cautelari in corso, comportamento degli indagati ecc.).
- Il giudice della convalida non può sostituirsi pienamente al sindacato del merito: il suo controllo è di mera ragionevolezza e deve porsi nella stessa situazione informativa degli agenti che hanno operato l'arresto.
- Il valore economico della refurtiva, da solo, non esclude la gravità del fatto se le modalità della condotta (studio, modalità predatorie, partecipazione di più soggetti) o elementi di pericolosità personale indicano la necessità dell'intervento.
- La presenza di un recente arresto o di misure cautelari in corso è un indice rilevante di pericolosità personale anche se l'arrestato è giovane o formalmente incensurato.
- In sede di impugnazione in Cassazione su decisioni di non convalida, la Corte può annullare senza rinvio quando il riesame della fase è ormai perento e il rinvio sarebbe privo di effetti pratici; l'accertamento attiene alla correttezza della scelta discrezionale degli agenti.
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