Cassazione Penale, Sentenza n. 17500/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Serbia, denunciando la violazione dell'art. 698, comma 1, c.p.p. per omessa valutazione del rischio per la sua incolumità personale in caso di esecuzione dell'estradizione. Ha sostenuto che nei penitenziari serbi sono frequenti trattamenti disumani e degradanti e che, essendo assente dalla Serbia da oltre dieci anni, potrebbe subire trattamenti persecutori o discriminatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico, meramente esplorativo e non devoluto alla Corte di merito; il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione di elementi oggettivi, precisi e aggiornati sulle condizioni detentive in Serbia (non sono state addotte fonti internazionali affidabili). La Corte ha ritenuto che il rischio di persecuzioni personali è dedotto in termini indeterminati e, in ogni caso, l'ostatività all'estradizione per atti persecutori opera solo se tali atti sono riconducibili a scelte normative o di fatto dello Stato richiedente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto (inammissibile). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti comunicativi.
Norme richiamate
art. 698, comma 1, cod. proc. pen.
Riconosciuto come la norma che può impedire l'estradizione se sussiste rischio di violazione dei diritti fondamentali; la Corte interpreta che l'estradando ha l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi e aggiornati per dimostrare il rischio, altrimenti la deduzione è inammissibile.
art. 13 Convenzione Europea di Estradizione
Prevede la possibilità di chiedere informazioni integrative sul trattamento che sarà assicurato all'estradando; la Corte ritiene però che non sia obbligatorio attivare tale procedura in assenza di elementi probatori credibili e specifici forniti dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce compiti di comunicazione alla Cancelleria: la Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla decisione.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021 (Sarwari)
La Corte ha ritenuto non attendibili, per dimostrare il rischio di trattamenti inumani, notizie tratte da blog o documenti non accreditati; conferma che servono fonti affidabili.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 1812.6 del 06/05/2021 (Scutaru)
Indica che, in assenza di adeguate allegazioni, non sussistono i presupposti per chiedere informazioni integrative sul trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 13 della Convenzione.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024 (Sindilaru)
Sottolinea che l'omesso accertamento del rischio può essere dedotto ex novo in Cassazione solo se le gravi situazioni sistemiche sono fatto notorio o già oggetto di recenti pronunce di legittimità; in tal caso la Corte di appello deve verificare d'ufficio.
Giurisprudenza su persecuzioni private (es. Onikauri, Karic, Kolyada, Hoxhaj)
Costante orientamento secondo cui il divieto di estradizione per rischio di persecuzioni opera solo se tali rischi sono riconducibili a scelte normative o di fatto dello Stato richiedente; pratiche private o contingenze non riconducibili allo Stato non giustificano, di per sé, il diniego.
Massime di principio
- L'estradando che dichiara di rischiare trattamenti inumani o persecuzioni deve fornire allegazioni concrete, aggiornate e documentate: mere affermazioni generiche o deduzioni esplorative sono insufficienti.
- Fonti attendibili e accreditate (es. rapporti di organismi internazionali, decisioni giurisdizionali recenti, certificazioni mediche, documentazione ufficiale) sono determinanti per convincere il giudice della sussistenza dell'ostatività all'estradizione.
- Il rischio di persecuzioni personali deve essere riconducibile a scelte o prassi dello Stato richiedente (leggi, politiche o prassi statali): atti di privati o contingenze locali non imputabili allo Stato, salvo prova dell'inefficacia della protezione statale, non bloccano l'estradizione.
- La Corte non è tenuta a richiedere informazioni supplementari allo Stato richiedente ai sensi dell'art. 13 della Convenzione se non ha elementi preliminari sufficienti; l'attivazione di tale canale è giustificata solo con elementi seri e specifici che ne rendano necessaria l'integrazione probatoria.
- Se esistono conclamate e recenti pronunce o situazioni 'di fatto' riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità circa condizioni carcerarie sistemiche in un Paese, il giudice d'appello deve verificarle anche d'ufficio; in loro assenza, l'onere probatorio rimane sull'estradando.
- In caso di ricorso inammissibile per carenza di allegazioni, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p.); è pertanto consigliabile produrre prima possibile prove concrete e documentali nel giudizio di merito.
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