Cassazione Civile, Ordinanza n. 08907/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 12.223,16, a titolo di compenso per un progetto denominato "recupero dei dati informatici canoni e tributi". Il comune aveva proposto opposizione e la corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione ritenendo che: il progetto fosse riconducibile ai progetti incentivanti la produttività previsti dal CCNL comparto regioni e autonomie locali; il compenso fosse dovuto solo se il progetto risultava finanziato e se vi fosse una certificazione del dirigente attestante il raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi; nel caso concreto mancassero sia l'impegno di spesa del dirigente competente sia l'atto di attestazione dei risultati; inoltre non vi era prova né autorizzazione del lavoro straordinario, che comunque sarebbe stato assorbito dalla retribuzione di posizione eventualmente spettante al titolare di posizione organizzativa. Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme del TUEL, della l. 241/1990, del CCNL e del codice di procedura civile, sostenendo che gli atti del responsabile del servizio e la conferenza dei servizi avevano impegnato il comune e costituivano prova del credito; (2) violazione degli artt. 3 e 36 Cost., 2126 c.c. e norme processuali, contestando la qualificazione data dalla corte territoriale e negando che la retribuzione di posizione assorbisse lo straordinario; (3) violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del comune e la formazione del giudicato interno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non specifici e perché miravano in realtà a un riesame del merito; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l'omessa pronuncia non ricorre per questioni processuali rilevabili d'ufficio, che la censura ex art. 434 c.p.c. era priva di adeguata specificità e trascrizione degli atti rilevanti, e che il giudicato interno non poteva derivare dall'inammissibilità dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva accolto l'opposizione del comune al decreto ingiuntivo, negando al dipendente il compenso richiesto per il progetto e ritenendo non dimostrati i presupposti contrattuali e fattuali del credito. Le censure sono state giudicate inammissibili o infondate perché non rispettavano l'onere di specificità, tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente la norma violata e il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; non può risolversi in una richiesta di riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, con individuazione delle statuizioni censurate, delle norme asseritamente violate e del confronto tra precetto e decisione impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
artt. 49, 50, comma 10, 151, comma 4, 165, 183, 184 d.lgs. 267/2000
Richiamati dal ricorrente per sostenere che l'atto del responsabile del servizio avrebbe impegnato l'ente e documentato il credito; la Corte non accoglie tale tesi per difetto di specificità e perché mira a rivalutare i documenti.
art. 6 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia degli atti interni del procedimento amministrativo; la Corte non ne ravvisa una violazione utile, per difetto di specificità della doglianza.
artt. 4, 5, 15 e 17, comma 2, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 1.4.1999
La Corte ribadisce che la disciplina collettiva determina il trattamento retributivo fondamentale e accessorio e che, per i progetti incentivanti, il compenso richiede i presupposti contrattuali previsti, inclusa la certificazione del raggiungimento degli obiettivi.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la censura non supera il rilievo di inammissibilità per carenza di specificità.
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Invocati dal ricorrente per contestare l'assetto decisionale e la valutazione delle prove; la Corte osserva che la critica, in realtà, mira a ottenere un riesame del merito non consentito in cassazione.
art. 3 Cost.
Richiamato unitamente all'art. 36 Cost. e all'art. 2126 c.c. per sostenere il diritto al compenso per attività lavorativa svolta; la Corte non accoglie la censura perché la decisione d'appello si fonda su altre e autonome rationes.
art. 36 Cost.
Invocato per rivendicare la retribuzione dell'attività svolta; la Corte rileva che il giudice di merito ha escluso il credito per mancanza dei presupposti contrattuali e probatori.
art. 2126 c.c.
Richiamato per sostenere il diritto alla retribuzione dell'attività svolta di fatto; la Corte non esamina il merito della pretesa perché la censura non coglie la ratio decidendi e manca di specificità.
art. 10 CCNL 31.3.1999
Richiamato dalla corte d'appello e valorizzato dalla Cassazione: la retribuzione di posizione del titolare di posizione organizzativa ha natura onnicomprensiva e assorbe anche il compenso per straordinario.
art. 434 c.p.c.
Per contestare l'appello del comune occorre trascrivere nel ricorso gli elementi essenziali della sentenza di primo grado e dell'atto di appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno non può essere invocato come conseguenza dell'inammissibilità dell'appello, poiché presuppone un'impugnazione valida.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le statuizioni impugnate, il contenuto precettivo delle norme richiamate e il loro effettivo contrasto con la motivazione della sentenza.
- La deduzione di vizi processuali o di errori nella qualificazione della domanda non può essere usata per ottenere un riesame del merito o una nuova valutazione dei documenti e delle prove.
- Quando il rapporto di lavoro pubblico è regolato da contrattazione collettiva, il diritto ai compensi accessori per progetti incentivanti presuppone il rispetto delle condizioni previste dal contratto, inclusi finanziamento del progetto e attestazione del raggiungimento degli obiettivi, ove richiesti dalla disciplina applicabile.
- La retribuzione di posizione del titolare di posizione organizzativa può essere considerata onnicomprensiva e, se accertata in fatto dal giudice di merito, può assorbire le pretese per lavoro straordinario.
- L'omessa pronuncia non è configurabile, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., rispetto a questioni processuali rilevabili d'ufficio; inoltre, la deduzione di inammissibilità dell'appello richiede la puntuale trascrizione degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico al fascicolo di merito.
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