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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33286/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso di IRPEF versata a partire dall'anno 2000. La contribuente, dopo una precedente istanza di rimborso e un successivo giudizio definito con pronuncia di inammissibilità in rito, ha presentato un ulteriore sollecito nel 2013 e ha poi impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. Nel giudizio di merito la Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda ritenendo non decorso il termine decennale di prescrizione; in appello l'Agenzia aveva dedotto, tra l'altro, la genericità dell'istanza, la violazione del ne bis in idem e la violazione del contraddittorio. Dopo un primo ricorso per cassazione dell'Agenzia, accolto per omessa pronuncia sul ne bis in idem, la causa è stata rinviata e la CTR, in diversa composizione, ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che sulla medesima richiesta di rimborso si fosse già formato un giudicato ostativo. Contro tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudizio si era concluso con una pronuncia solo in rito, senza esame del merito, e che dunque non era configurabile un giudicato sostanziale né un ne bis in idem sulla domanda di rimborso; il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha chiarito che la precedente decisione resa nel primo giudizio era una pronuncia di inammissibilità in rito, espressamente accompagnata dall'affermazione che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, e che tale tipo di decisione produce solo giudicato formale, non anche giudicato sostanziale sul diritto al rimborso. Ha quindi escluso che potesse operare la preclusione del ne bis in idem invocata dall'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    è citato per la memoria difensiva depositata dalla ricorrente

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività/ammissibilità dell'azione di rimborso e l'assenza di preclusioni derivanti dal precedente giudizio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare la formazione del giudicato sostanziale sul diritto al rimborso

Massime di principio

  • La pronuncia di inammissibilità o comunque la decisione resa in rito determina soltanto giudicato formale e non è idonea, di regola, a precludere con giudicato sostanziale una successiva domanda sul medesimo diritto, quando il merito non sia stato esaminato.
  • Nel processo tributario, la preclusione del ne bis in idem non può essere affermata automaticamente ove il precedente giudizio si sia concluso con una declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali; occorre verificare se vi sia stato un effettivo accertamento del diritto controverso.
  • In materia di rimborso di tributi, la sola definitività di una pronuncia in rito non equivale a rigetto nel merito della pretesa restitutoria.
  • Quando il giudice di merito abbia erroneamente attribuito contenuto sostanziale a una precedente decisione processuale, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame della questione preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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