Ordinanza n. 763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IV quater, n. 22564/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, n. 22564/2025, favorevole al ricorrente di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso del distretto agroalimentare e hanno chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato, a un sommario esame, profili di possibile fondatezza dell'appello, anche in considerazione della formulazione testuale della legge sarda di cui si controverte l'applicazione. Le amministrazioni hanno inoltre allegato il rischio che l'esecuzione della sentenza determini la perdita dei fondi disponibili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare delle amministrazioni appellanti e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, desunto dai profili di fondatezza dell'appello e dalla formulazione testuale della legge sarda applicabile, nonché il periculum in mora, consistente nel rischio di perdita dei fondi disponibili in caso di esecuzione della sentenza. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto sino alla decisione di merito. Ha fissato l'udienza pubblica del 25 giugno 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrano i presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando un sommario esame evidenzi profili di fondatezza dell'appello e l'esecuzione della sentenza esponga la parte appellante al rischio concreto di perdita di fondi disponibili.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio che l'immediata esecuzione della sentenza determini la perdita di risorse finanziarie disponibili, purché tale rischio sia specificamente allegato e valutabile dal giudice.
- Quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice cautelare può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del merito, previa ponderazione degli interessi contrapposti.
Come è indicizzato
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