Ordinanza n. 12652/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 18317/2025 del 22.10.2025 (doc. 1), resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 2683/2025, limitatamente al capo della stessa con cui codesto Giudice ha così statuito: “Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge”, nonché per la nomina di un Commissario ad acta che, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda al pagamento in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 18317/2025, limitatamente al capo relativo alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite direttamente ai difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha rilevato che la parte ricorrente non ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR, senza assumere una decisione definitiva sull'ottemperanza e salva ogni ulteriore determinazione, ha disposto a carico della parte ricorrente il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di esecuzione né è stata nominata, allo stato, una commissaria o un commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di esecuzione è stato ritenuto necessario prima della prosecuzione della decisione sulla domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza, il giudice può ordinare al ricorrente di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato quando tale documentazione sia necessaria ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., rinviando la decisione sulla domanda all'esito dell'incombente.
- La mancata produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato non determina, in questa fase, una decisione definitiva sull'ottemperanza, ma può giustificare un ordine istruttorio e il rinvio della trattazione.
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