Sentenza n. 1216/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) Del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Scuola Superiore Sant''Anna di Pisa con cui sono stati approvati gli atti relativi gli esiti della procedura selettiva ex art. 18 comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di una posizione di Professore di I Fascia presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate e il Centro di Ricerca in Scienze delle Piante nel Settore Concorsuale 07/E1 – “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” - Settore Scientifico Disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria”, bandita con d.r. n. 1876/2023 del 13/07/2023 e della relativa nomina in ruolo; b) Della Nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- recante il riscontro all''istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 inoltrata da parte ricorrente e dei relativi documenti, nelle parti di interesse; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) il Verbale della riunione finale del -OMISSIS-; 2) il verbale della riunione preliminare dell''-OMISSIS-; 3) il bando di concorso ove interpretato e considerato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; 4) la griglia di valutazione utilizzata dalla Commissione esaminatrice; 5) i giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice di concorso nelle parti considerate lesive; 6) lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 9 marzo 2015, con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018, con D.R. n. 146 del 7 marzo 2022, da ultimo modificato e integrato con D.R. n. 883 del 15 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023 e il Codice Etico della Scuola, ove eventualmente di interesse; 7) il Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata dei/lle professori/sse di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con D.D. n. 809 del 22/12/2011 e modificato con DD.RR. nn. 114 del 12/03/2012, 152 del 27/03/2014, 165 del 02/04/2014, 558 del 30/11/201, 471 del 05/09/2017 e 610 del 1/10/2021, ove eventualmente di interesse e ove considerato lesivo; 8) la Delibera assunta a maggioranza dalla Commissione esaminatrice di individuazione del vincitore ai sensi di quanto previsto dal bando; per la conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti a disporre il riesame dei candidati concorsisti per quanto esposto in narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 27/5/2024: a) della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di approvazione degli atti della selezione e di chiamata del Prof. dell''-OMISSIS-quale professore ordinario nonché il relativo estratto dal processo verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Universitaria Superiore Pisa Sant''Anna; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) il Piano di Reclutamento 2022: Selezione ai sensi dell''art. 18 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/E1 “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” - Settore Scientifico Disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria” presso la Classe accademica di Scienze sperimentali e applicate e il Centro di Ricerca in Scienza delle Piante – chiamata del vincitore [approvazione], in ogni parte di interesse e ove lesivo; 2) la deliberazione n. 71 e l''ordine del giorno n. 11, per come richiamati nella delibera impugnata; 3) la proposta di chiamata formulata dal Senato Accademico in composizione allargata ai professori di I fascia a decorrere dal 1 maggio 2024 del Prof. -OMISSIS-Dell''-OMISSIS-; 4) il contratto di lavoro stipulato nelle more e la presa di servizio del Prof. Dell''-OMISSIS-; 5) Il verbale del 15.04.2024 del Senato accademico, sebbene allo stato sconosciuto, sicché non pubblicato sul sito della Scuola; unitamente ad ogni altro provvedimento/atto già impugnato in sede principale, per la conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti a disporre il riesame dei candidati concorsisti per quanto esposto in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di approvazione degli esiti e di chiamata del vincitore nella procedura selettiva ex art. 18, comma 1, l. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia, nonché la successiva delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione degli atti e chiamata
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti della procedura selettiva sostenendo che la commissione avesse predeterminato i criteri dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati, introdotto criteri nuovi e inattesi, omesso di valutare alcuni elementi previsti dal bando — tra cui la progettazione di nuovi prodotti formativi, la collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati e il profilo internazionalistico dell’attività didattica — e utilizzato illegittimamente l’età accademica. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione della lex specialis, irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione della normativa sulle procedure concorsuali universitarie, della par condicio, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché l’illegittima omissione di punteggi numerici, griglia di valutazione e graduatoria. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la successiva delibera di approvazione degli atti e chiamata del vincitore, deducendo anche la mancata pubblicazione sul sito istituzionale e l’illegittimità della sede della riunione telematica del Consiglio di amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo manifestamente infondate le censure e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Ha accertato che la commissione aveva definito i criteri nella riunione del 3 novembre 2023, prima della ricezione delle domande, che tali criteri erano stati pubblicati il 7 novembre e che la conoscenza dei nominativi dei candidati era intervenuta soltanto l’8 novembre. Ha ritenuto inoltre che i criteri contestati fossero già ricompresi o adeguatamente declinati nei criteri del bando e che risultassero applicati sia al vincitore sia al ricorrente. Il criterio dell’età accademica è stato ritenuto legittimo quale dato oggettivo utile a rapportare i risultati conseguiti alla durata dell’attività accademica. La mancata valorizzazione espressa dell’aspetto internazionalistico dell’attività didattica non è stata ritenuta illegittima, anche perché il ricorrente non ha dimostrato che la sua considerazione avrebbe modificato il confronto con il vincitore. Il TAR ha escluso inoltre che l’art. 18 l. 240/2010, il regolamento della Scuola o il bando imponessero l’attribuzione di punteggi numerici, la formazione di una griglia di sub-punteggi o di una graduatoria. Il giudizio discorsivo e analitico è stato ritenuto idoneo a esprimere la valutazione comparativa, in assenza di specifici profili di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento. Quanto ai motivi aggiunti, la mancata pubblicazione immediata della delibera non incideva sulla legittimità degli atti, poiché la pubblicazione avveniva secondo cadenze periodiche e la delibera era in corso di pubblicazione; inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato alcun concreto effetto invalidante. Irrilevante è stata ritenuta anche la sede della riunione del Consiglio di amministrazione, trattandosi di riunione telematica. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle due parti resistenti costituite, per complessivi euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
La disposizione non impone, per le procedure di chiamata dei professori universitari, l’elaborazione di una griglia di trasposizione dei giudizi in punteggi numerici né la formazione di una graduatoria, salvo diversa previsione della disciplina applicabile.
art. 22 l. 241/1990
Richiamata quale base dell’istanza di accesso agli atti, senza incidere direttamente sulla decisione di merito.
art. 3 D.M. 344/2011
Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università (...) disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: (...) b) esiti della valutazione da parte degli studenti (...) d) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti (...)
La valutazione degli esiti delle opinioni degli studenti e della quantità e qualità dell’attività seminariale costituisce criterio coerente con la disciplina della valutazione dell’attività didattica universitaria.
l. 370/1999
Richiamata quale fonte dell’introduzione del criterio relativo alla rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica erogata, diretto ad assicurare la qualità dei processi accademici.
art. 9 d.P.R. 484/1997
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la sentenza non ravvisa una violazione rilevante.
art. 4 d.P.R. 117/2000
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la sentenza non ravvisa una violazione rilevante.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie, la predeterminazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa della commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo quando risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria o fondata su un travisamento dei fatti.
- La predeterminazione dei criteri è tempestiva quando avviene prima della ricezione delle domande e della conoscenza dei nominativi dei candidati; la successiva pubblicazione dei criteri non dimostra, di per sé, che essi siano stati elaborati dopo la conoscenza dei concorrenti.
- La commissione può declinare e specificare i criteri contenuti nel bando senza introdurre criteri illegittimamente nuovi, purché gli elementi utilizzati siano riconducibili alla disciplina della selezione e siano applicati uniformemente ai candidati.
- Nelle procedure di chiamata universitaria, in assenza di una specifica previsione legislativa, regolamentare o della lex specialis, non sussiste un obbligo di attribuire punteggi numerici, predisporre una griglia di sub-punteggi o formare una graduatoria; un giudizio discorsivo e analitico può costituire adeguata motivazione della valutazione comparativa.
- La mancata valorizzazione espressa di un criterio previsto dal bando non determina illegittimità quando l’amministrazione dimostri che il criterio è stato considerato o adeguatamente declinato e il candidato non provi che la sua diversa ponderazione avrebbe potuto incidere concretamente sull’esito della selezione.
- La mancata pubblicazione immediata di una delibera secondo le ordinarie cadenze di pubblicazione dell’amministrazione non comporta l’illegittimità dell’atto in assenza di una norma che imponga un termine specifico e di una dimostrazione dell’incidenza concreta della tardiva pubblicazione sulla legittimità del provvedimento.
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