Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23086/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative, inizialmente accolta dal Giudice di pace di Roma. In primo grado le spese di lite furono liquidate in euro 650,00 per compensi oltre euro 150,00 per esborsi. La parte poi divenuta ricorrente, quale unico erede della originaria opponente, propose appello limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo che la liquidazione dei compensi fosse inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in relazione al valore della causa e alle fasi del giudizio dinanzi al Giudice di pace. Il Tribunale di Roma rigettò l'appello, ritenendo insussistente il dedotto vizio. In cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 4 del D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato nel 2018, delle tabelle parametriche e degli artt. 91, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione delle spese del primo grado era stata effettuata sotto i minimi inderogabili. Il ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza di appello e la rideterminazione delle spese di tutti i gradi, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo specifico e fondato. Ha affermato che, per il giudizio davanti al Giudice di pace introdotto nel 2018 e avente valore nella fascia indicata, la liquidazione dei compensi doveva rispettare i minimi derivanti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, applicando la riduzione massima consentita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi del primo grado in euro 888,00 oltre esborsi e accessori, quelli del giudizio di appello in euro 2.097,50 oltre esborsi e accessori, e quelli del giudizio di cassazione in euro 322,50 oltre esborsi e accessori, disponendo la distrazione in favore del difensore del ricorrente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014

    "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento"

    Nel liquidare i compensi professionali il giudice deve attenersi ai valori tabellari, potendo discostarsene solo entro i limiti massimi di aumento o diminuzione previsti; nel caso concreto la liquidazione al di sotto dei minimi così individuati è stata ritenuta illegittima.

  • D.M. Giustizia n. 37/2018

    È richiamato come testo di aggiornamento del D.M. n. 55/2014, applicabile alla liquidazione dei compensi nel caso esaminato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla motivazione della decisione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l'istanza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato, rispettando i limiti massimi di diminuzione previsti dalle tabelle; una liquidazione inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione di tali limiti è illegittima.
  • La riduzione dei compensi parametrici non può spingersi oltre il limite massimo consentito dalla disciplina tariffaria, salvo diversa convenzione tra le parti espressamente risultante in causa.
  • Quando il ricorso per cassazione investe solo la liquidazione delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rideterminando le spese dovute.
  • La disciplina delle spese segue il principio di soccombenza anche nei gradi di appello e di cassazione, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento dei compensi rideterminati secondo i criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.