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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07017/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa per l’emissione, tra dicembre 2011 e gennaio 2012, di 10 assegni bancari risultati non pagati per difetto di provvista. Il giudice di appello aveva annullato la sanzione ritenendo che gli assegni fossero stati emessi dalla resistente quale legale rappresentante di una società poi ammessa a concordato preventivo, e che, una volta aperta la procedura, non fosse possibile eseguire i pagamenti per effetto dell’art. 168 l.f., con conseguente insussistenza dell’illecito. Il ricorso principale censurava tale soluzione, deducendo la violazione degli artt. 3, 4 e 6, comma 3, L. 689/1981, degli artt. 1, 2, 5 e 8 L. 386/1990 e dell’art. 168 r.d. 267/1942, assumendo che la disciplina invocata dal Tribunale era riferita a un diverso regime sanzionatorio e che, comunque, l’illecito per assegno senza copertura si perfeziona al momento dell’inadempimento del pagamento alla presentazione del titolo, restando responsabile la persona fisica autrice della condotta. Nel ricorso incidentale condizionato la resistente lamentava la violazione dell’art. 214 c.p.c., deducendo che il Tribunale non avesse considerato la contestazione dell’autenticità della firma e che spettasse all’amministrazione provare l’effettiva emissione dei titoli da parte sua.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero e della Prefettura, ritenendo fondato il motivo con cui si contestava la motivazione del Tribunale: l’illecito di emissione di assegni senza provvista, ai sensi della L. 386/1990, si realizza quando il titolo, presentato tempestivamente all’incasso, non viene pagato per difetto di disponibilità sul conto, e non è escluso dalla successiva apertura del concordato preventivo del traente. La Corte ha chiarito che l’ammissione al concordato non comporta spossessamento né un divieto assoluto di pagamento analogo a quello del fallimento, poiché il debitore conserva l’amministrazione dei beni e può effettuare pagamenti previa autorizzazione del giudice delegato. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, perché la resistente, risultata vittoriosa in appello, non aveva interesse a impugnare questioni rimaste assorbite in base alla ragione più liquida; tali questioni potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 689/1981

    Richiamato nel motivo principale, ma la Corte non ne fonda direttamente la decisione; viene evocato per censurare la ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 4 L. 689/1981

    Richiamato nel motivo principale; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 6, comma 3, L. 689/1981

    Richiamato nel motivo principale; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 1 L. 386/1990

    Richiamato quale norma della disciplina sanzionatoria degli assegni privi di copertura, tutelante interessi pubblicistici e la fede pubblica.

  • art. 2 L. 386/1990

    La Corte afferma che la condotta sanzionata si perfeziona non al momento dell’emissione in sé, ma quando l’assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per difetto di disponibilità sul conto.

  • art. 5 L. 386/1990

    Richiamato nel motivo principale come parte della disciplina applicabile, senza autonoma elaborazione.

  • art. 8 L. 386/1990

    Richiamato nel motivo principale come parte della disciplina applicabile, senza autonoma elaborazione.

  • art. 168 R.D. 267/1942

    La Corte esclude che la sopravvenuta ammissione al concordato preventivo renda inesigibile il pagamento dell’assegno ai fini dell’illecito amministrativo o comporti un’esimente automatica.

  • art. 42 R.D. 267/1942

    Richiamato per distinguere il concordato preventivo dal fallimento: gli effetti di spossessamento propri del fallimento non si applicano al concordato.

  • art. 43 R.D. 267/1942

    Richiamato per la medesima distinzione tra fallimento e concordato preventivo.

  • art. 44 R.D. 267/1942

    Richiamato per escludere che nel concordato operi un divieto assoluto di pagamenti analogo a quello previsto dopo la dichiarazione di fallimento.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la firma sugli assegni, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • L’illecito amministrativo relativo all’emissione di assegni bancari senza copertura si perfeziona al momento del mancato pagamento del titolo presentato in tempo utile, non già con la sola emissione dell’assegno privo di provvista.
  • La sopravvenuta apertura del concordato preventivo del debitore non costituisce di per sé causa esimente dell’illecito per assegno insoluto, perché la disciplina sanzionatoria tutela un interesse pubblicistico e non la sola esigibilità civilistica del credito.
  • Nel concordato preventivo il debitore non è spossessato come nel fallimento e conserva l’amministrazione dei beni e dell’impresa sotto vigilanza, potendo effettuare pagamenti previa autorizzazione; pertanto non può automaticamente invocare il divieto di pagamento per escludere la responsabilità per assegno senza provvista.
  • Il ricorso incidentale condizionato della parte risultata vittoriosa in appello è inammissibile se investe questioni rimaste assorbite e non vi è un rigetto implicito, poiché tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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