Cassazione Civile, Ordinanza n. 32343/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. La vicenda trae origine da una nuova dichiarazione di fallimento intervenuta nel 2022 su ricorso di una creditrice, dopo che un precedente fallimento della medesima società era stato chiuso nel 2022 a seguito di una precedente revoca in appello nel 2016. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 2, l.fall., sostenendo che la Corte d’appello aveva considerato tardiva l’eccezione di mancanza dei requisiti di fallibilità sollevata in note d’udienza, benché si trattasse di eccezione rilevabile d’ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente lo stato di insolvenza nonostante la documentazione prodotta dimostrasse che l’inattività aziendale, le difficoltà di ripresa e l’impossibilità di accedere al credito dipendevano non da colpa della società ma dalla gestione fallimentare precedente e da altre circostanze estranee. Con il terzo motivo ha denunciato omesso esame di documenti decisivi e vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non avesse considerato la documentazione sulla situazione societaria e sulla gestione del patrimonio da parte della precedente curatela, né avesse valutato che il ritardo nella ripresa dell’attività fosse giustificato e che non vi fosse attualità dello stato di decozione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi, perché la Corte d’appello non aveva fondato la decisione sulla tardività dell’eccezione, ma sulla sua infondatezza nel merito, avendo accertato il superamento della soglia debitoria rilevante. Ha reputato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché essi miravano sostanzialmente a contestare l’accertamento di fatto dello stato di insolvenza e la valutazione delle prove, senza indicare un vero vizio di legge o un omesso esame di un fatto storico nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che, per le società non in liquidazione, è sufficiente una situazione oggettiva e non meramente transitoria di impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, e che le cause dell’insolvenza sono irrilevanti ai fini dell’apertura del fallimento anche se non imputabili all’imprenditore. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
Il reclamo è il rimedio avverso la pronuncia di fallimento; la sentenza di merito sul reclamo è stata poi impugnata in cassazione.
art. 1, comma 2, l.fall.
La Corte ha affermato che il motivo non coglie la ratio decidendi, perché il giudice di merito aveva escluso l’eccezione non per tardività ma per infondatezza nel merito sulla base degli elementi acquisiti.
art. 5 l.fall.
Lo stato di insolvenza è stato ritenuto sussistente sulla base dell’incapacità oggettiva e non transitoria della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali.
art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non è censurabile la diversa forza persuasiva attribuita alle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non è consentito; non riguarda il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o affetta da vizi gravi al di sotto del minimo costituzionale; non è sufficiente la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza non può essere usato per sindacare la semplice inadeguatezza logica della motivazione, se questa supera il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e quando sia stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Il ricorso deve specificare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti sui quali si fonda la censura di omesso esame.
art. 369, comma 2, n. 4), c.p.c.
È necessario depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda, secondo gli oneri di specificazione e produzione richiesti dal ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta accelerata, ai sensi del rito camerale speciale.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso nel termine previsto dopo la proposta accelerata.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
La decisione conforme alla proposta in un giudizio pendente al 28 febbraio 2023 consente le condanne per responsabilità aggravata previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 96, comma 3, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha applicato una condanna equitativa per responsabilità aggravata a carico della ricorrente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È stata disposta anche una somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non aggredisca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, quando la decisione di merito sia fondata su una diversa autonoma ragione non specificamente confutata.
- Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione si identifica con una situazione oggettiva, strutturale e non meramente transitoria di incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
- Ai fini dell’apertura del fallimento, non rilevano le cause dell’insolvenza, neppure se non imputabili all’imprenditore, quando l’insolvenza sia attuale e oggettivamente accertata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento delle prove o il diverso peso attribuito dal giudice alle risultanze istruttorie; il sindacato di legittimità interviene solo nei casi di effettiva prova utilizzata fuori dai limiti legali o di attribuzione di un valore probatorio non consentito.
- Il vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente o talmente carente da scendere sotto il minimo costituzionale; non basta dedurre illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve specificare il fatto storico, il dato che lo dimostra, la sede processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. in presenza dei presupposti temporali previsti, la Corte può applicare le condanne per responsabilità aggravata e l’ulteriore contributo unificato.
- L’accertamento dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rigorosamente tipizzato.
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