Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30113/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro un'intimazione di pagamento per euro 371.805,88 notificata dall'agente della riscossione e riferita a una precedente cartella per crediti iscritti a ruolo da un ministero. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili i motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi e aveva rigettato quelli qualificati come opposizione all'esecuzione, limitatamente alla dedotta prescrizione del credito. La corte d'appello aveva confermato la decisione sul punto dell'opposizione all'esecuzione. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso è stato esaminato solo sul piano preliminare dell'ammissibilità, perché risultava tardivo: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 1 luglio 2022, il giudizio di primo grado era iniziato nel 2017, quindi operava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; inoltre non si applicava la sospensione feriale, poiché si trattava di opposizione all'esecuzione in materia di esecuzione forzata. La notificazione del ricorso è avvenuta il 1 febbraio 2023, oltre il termine scaduto il 1 gennaio 2023 (prorogato al primo giorno non festivo).

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente tardivo il ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento equiparabile ad atto di precetto, non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto il termine lungo di impugnazione era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Poiché la notifica del ricorso è avvenuta oltre tale termine, l'impugnazione è stata respinta in rito. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento è stata qualificata come opposizione all'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    I motivi di opposizione qualificati come opposizione agli atti esecutivi sono stati dichiarati inammissibili in primo grado; la Cassazione non è entrata nel merito di tale profilo.

  • art. 327 c.p.c.

    Per il giudizio iniziato nel 2017 si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione contro l'intimazione di pagamento dell'agente della riscossione, quando ne contesti il diritto a procedere esecutivamente, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, per il suo oggetto, è soggetta al regime proprio dei giudizi in materia di esecuzione forzata.
  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini processuali.
  • Se il giudizio di primo grado è iniziato dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • Quando l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo applicabile, il ricorso per cassazione è inammissibile senza esame del merito.
  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione e del relativo regime temporale, rileva anche la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito secondo il principio dell'apparenza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.