Cassazione Penale, Sentenza n. 23433/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Trieste (04/03/2025) che, pur estinguendo per prescrizione alcuni reati, aveva confermato la responsabilità penale per altri reati tributari e rideterminato pene e confisca. Le censure principali erano: vizio di motivazione e apparente illogicità circa la sussistenza del dolo specifico di evasione (in presenza di fatture e prestazioni ritenute effettive e annotate in contabilità); contestazione dell'utilizzabilità probatoria di uno scritto anonimo rinvenuto in sede societaria e del suo impiego come prova del dolo; carenza di prova decisiva e mancata perizia tecnica ai fini della verifica del concreto vantaggio fiscale e della quantificazione della confisca; errata qualificazione e imputazione a Gian Paolo Dusso come amministratore di fatto con richiamo all'art. 9 d.lgs. 74/2000; e infine vizio nell'applicazione delle norme sulla confisca (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) e nella quantificazione del profitto confiscabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate in cassazione non fossero state specificamente dedotte in sede d'appello (in particolare la questione del dolo specifico di evasione, l'inutilizzabilità dello scritto anonimo, la doglianza sull'art. 9 e l'impugnazione della confisca nei termini proposti), con conseguente esclusione della loro valutazione in sede di legittimità. Sulla questione meritata della quantificazione del profitto confiscabile la Corte ha confermato l'orientamento per cui il profitto è costituito dall'IVA indicata nelle fatture passive non versata: è sufficiente la proiezione finalistico-fattuale della condotta (reato di pericolo/di mera condotta), senza che sia necessario che l'imposta sia effettivamente rimasta debito concreto. Ha altresì ribadito che la disciplina che limita la punibilità (art. 9 d.lgs. 74/2000) non si applica quando emittente e utilizzatore coincidono o quando il soggetto cumula la qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice. Infine, dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Rileva la punibilità dell'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione; la Corte interpreta il profitto dell'utilizzatore come l'IVA indicata nelle fatture passive non versata, sufficiente a costituire il vantaggio economico anche se non materialmente trasformato in debito definitivo.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Regola la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma che il reato è di pericolo/mera condotta e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, prescindendo dall'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9
Prevede deroghe alla punibilità per talune forme di concorso; la Corte ribadisce che la deroga non opera quando l'emittente delle fatture coincide con l'utilizzatore o quando lo stesso soggetto cumula la qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Norma relativa alla confisca per reati tributari; la Corte esamina l'applicazione della confisca diretta o per equivalente e indica come criterio di quantificazione il risparmio d'imposta (IVA) risultante dalle fatture inesistenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e seguenti
Disciplina la detrazione IVA: l'indicazione in dichiarazione di fatture passive legittima la detrazione dell'IVA indicata. Tuttavia, in caso di fatture inesistenti la detrazione non è legittima e l'indicazione in dichiarazione costituisce comunque la proiezione finalistico-probatoria sufficiente ai fini penali.
cod. proc. pen., art. 581, comma 1, lett. a)
La Corte sottolinea che questioni autonome come il dolo specifico devono essere devolute espressamente in sede d'appello ai sensi della disciplina del devolutum; se non dedotte, non sono esaminabili in cassazione.
cod. proc. pen., art. 585, comma 4
Regola i motivi nuovi in cassazione e la possibilità di introdurre questioni nuove: la Corte ricorda che memorie e deduzioni successive non sostituiscono i motivi d'appello e non comportano obbligo di valutazione da parte del giudice d'appello se non coerenti col devoluto.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede obblighi di costituzione di spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte, ritenendo la inammissibilità imputabile a colpa dei ricorrenti, ha posto l'onere delle spese e disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende (aumento equitativo della sanzione).
cod. civ., art. 2639 (richiamato dalla giurisprudenza)
La Consulta giurisprudenziale e la Corte richiamano l'art. 2639 c.c. in ordine alla nozione di amministratore di fatto; la Corte però osserva che, nel diritto tributario, la responsabilità primaria è spesso collegata alla qualità di legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non possono essere per la prima volta dedotti fatti nuovi o censure di natura fattuale che richiedano accertamenti di merito: le questioni devono essere state specificamente devolute in appello.
- Il dolo specifico di evasione (finalità di vantaggio fiscale) è questione autonoma rispetto alla mera contestazione dell'esistenza delle prestazioni fatturate e deve essere dedotta e motivata in sede d'appello per poter essere riesaminata in cassazione.
- La prova tratta da scritti anonimi o rinvenuti in sede societaria può essere utilizzata, ma l'eventuale inutilizzabilità deve essere tempestivamente dedotta e supportata in sede di merito; non è ammissibile sollevare l'obiezione per la prima volta in cassazione quando richiede valutazioni di fatto.
- Per i reati di dichiarazione fraudolenta e uso di fatture inesistenti, il reato è di pericolo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione: ai fini della configurazione del reato è sufficiente la proiezione finalistico-fattuale, non l'accertamento concreto dell'evento dannoso.
- Il profitto confiscabile, in materia di fatture per operazioni inesistenti, può essere determinato nell'IVA indicata nelle fatture passive non versata, senza che sia necessario provare che l'imposta sia rimasta efficacemente debito alla stregua di sviluppi tributari successivi.
- La disciplina della punibilità speciale (art. 9 d.lgs. 74/2000) non opera quando l'emittente e l'utilizzatore coincidono o quando lo stesso soggetto cumula qualità di emittente e di amministratore dell'utilizzatrice; occorre quindi valutare la sovrapposizione di ruoli concreti.
- Per contestare la quantificazione della confisca o per richiedere la perizia tecnica (es. per accertare il vantaggio fiscale), tali istanze devono essere formulate e svolte in concreto già nei gradi di merito; la loro omissione impedisce il riesame in cassazione.
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