Sentenza del 22/06/2018 n. 16533 - Corte di Cassazione
IVA - Convenzione di lottizzazione - Opera pubblica non rientrante nell'urbanizzazione primaria o secondaria - Compimento delle opere e collaudo - Obbligo di fatturazione - Modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una convenzione urbanistica con cui la società si era obbligata a realizzare, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, una rotatoria stradale e opere di risistemazione della sede municipale, non rientranti nelle opere di urbanizzazione primaria o secondaria e quindi imponibili IVA. L'Agenzia riteneva che l'obbligo di fatturazione fosse sorto già alla sottoscrizione della convenzione, il 28 marzo 2007, contestando la mancata fatturazione di euro 969.853 e un conseguente indebito rimborso IVA trimestrale. La società sosteneva invece che l'obbligo sorgesse solo con l'esecuzione delle opere e il loro collaudo, poiché la convenzione non realizzava una compensazione immediata, ma una prestazione sostitutiva degli oneri da eseguire successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e accolto quello incidentale della società. Ha stabilito che la sottoscrizione della convenzione non fa sorgere l'obbligo di fatturazione: trattandosi di una prestazione da eseguire in concreto, il momento impositivo coincide con la realizzazione delle opere e la loro accettazione o collaudo. Di conseguenza, l'Agenzia aveva erroneamente assoggettato a IVA l'importo nel primo trimestre 2007. La Corte ha cassato la sentenza regionale, deciso la causa nel merito, annullato l'avviso di accertamento e l'avviso di irrogazione della sanzione, e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari a euro 11.000 oltre accessori. Le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Nel caso di opere realizzate a scomputo, la sottoscrizione della convenzione non equivale al pagamento del corrispettivo. L'obbligo IVA sorge quando la prestazione sostitutiva viene eseguita e accettata.
Art. 11, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per la disciplina IVA delle operazioni e dei rapporti economici connessi alla convenzione urbanistica.
Art. 1197, comma 1, codice civile
La datio in solutum estingue l'obbligazione soltanto con l'esecuzione della diversa prestazione accettata dal creditore. Pertanto, l'obbligazione relativa agli oneri urbanistici non si considera estinta alla firma della convenzione, ma con la realizzazione delle opere concordate.
Art. 1665, ultimo comma, codice civile
Nell'appalto il diritto al corrispettivo nasce con l'accettazione dell'opera da parte del committente; per le opere pubbliche, tale accettazione si collega normalmente al collaudo.
Art. 30, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633/1972
La legittimità del rimborso IVA infrannuale dipende dalla sussistenza dei relativi presupposti. Esclusa l'IVA contestata per il primo trimestre, il rimborso richiesto dalla società torna a essere legittimo.
Art. 13 d.lgs. n. 471/1997
La Corte ha rilevato che la sanzione può riguardare anche rimborsi IVA indebiti, non solo omessi o tardivi versamenti; tuttavia, nel caso concreto, il rimborso non era indebito perché mancava l'IVA da cui l'Agenzia lo aveva fatto dipendere.
Art. 11, comma 4, legge n. 241/1990
Le convenzioni urbanistiche sono accordi endoprocedimentali collegati all'esercizio di poteri pubblicistici; ciò esclude, di regola, una piena equiparazione a un contratto paritetico con compensazione immediata dei crediti.
Art. 108, comma 2, lettera b), TUIR
Utilizzato quale parametro sistematico: i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti quando le prestazioni sono ultimate.
Massime di principio
- La firma di una convenzione urbanistica non determina automaticamente l'obbligo di fatturazione IVA quando il privato deve ancora realizzare opere pubbliche.
- Se le opere sono date in sostituzione del pagamento degli oneri, la fattispecie va normalmente valutata come datio in solutum e non come compensazione immediata di crediti.
- Il momento rilevante ai fini IVA coincide, in linea generale, con l'esecuzione della prestazione e con la sua accettazione o collaudo, soprattutto quando l'opera deve essere verificata dall'ente pubblico.
- La qualificazione IVA dipende anche dalla natura delle opere: la decisione riguarda opere pubbliche diverse dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, considerate imponibili secondo il quadro normativo applicabile.
- Un accertamento IVA basato esclusivamente sulla sottoscrizione della convenzione può essere illegittimo se, a quella data, le opere non sono state eseguite né accettate e l'importo della prestazione non è ancora definitivamente maturato.
- La sanzione per rimborso IVA indebito può essere astrattamente applicabile, ma non può fondarsi su un'IVA che non era ancora dovuta nel periodo considerato.
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