Sentenza n. 5634/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, lamentando l’inerzia dell’Ambasciata nella fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento richiesto per il 17 dicembre 2025, così attivando il procedimento di rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche considerato l’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare piena soddisfazione della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, quando l’oggetto del ricorso sia l’attivazione del relativo procedimento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa concretamente dedotta dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra l’istanza e la proposizione del ricorso sia contenuto e l’amministrazione abbia tenuto un comportamento diligente e collaborativo, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →