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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per IRAP 2004. La società aveva applicato l'aliquota del 4,25%, ritenendo sospesi gli aumenti regionali dalla L. n. 289/2002, mentre l'Agenzia delle Entrate pretendeva una maggiore imposta. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto illegittimo l'utilizzo della procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e aveva escluso sia la sanatoria retroattiva sia l'applicazione subordinata dell'aliquota del 4,75%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, ma ha accolto il terzo, il quarto e il quinto. Ha stabilito che l'Amministrazione può utilizzare la procedura ex art. 36-bis anche per correggere l'aliquota IRAP indicata in dichiarazione, trattandosi di una rettifica riconducibile a un errore di calcolo. Ha inoltre chiarito che, per il Veneto nel 2004, l'aliquota applicabile era il 4,75%, non il 4,25% né il 5,25%, e che il giudice tributario può rideterminare nel merito l'imposta entro i limiti della pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    L'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota.

    La procedura automatizzata è utilizzabile anche quando l'Ufficio corregge l'aliquota applicata dal contribuente, poiché la rettifica può costituire correzione di un errore di calcolo, senza necessità di un previo avviso di accertamento.

  • L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)

    Ha sospeso l'efficacia degli aumenti dell'aliquota IRAP deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per il 2002.

    La sospensione opera soltanto nella misura in cui l'aumento regionale determini il superamento dell'aliquota vigente nel 2002; non comporta automaticamente il ritorno all'aliquota ordinaria del 4,25%.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3

    Le Regioni possono variare l'aliquota IRAP fino a un massimo di un punto percentuale.

    La facoltà regionale di variazione dell'aliquota deve essere interpretata in coerenza con gli obiettivi di autonomia e decentramento fiscale, entro i limiti risultanti dalla disciplina statale di sospensione.

  • L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2

    Prevedeva per il 2004 un'aliquota IRAP del 5,25%.

    L'aliquota del 5,25% non poteva essere applicata per la parte eccedente l'aliquota vigente nel 2002; l'aliquota corretta individuata dalla Cassazione è stata il 4,75%.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22

    È richiamata nel quadro normativo relativo alla disciplina delle aliquote IRAP e alla loro applicabilità nel periodo controverso.

  • Codice di procedura civile, artt. 99, 112 e 113

    Nel processo tributario di impugnazione-merito, quando l'atto è viziato per ragioni sostanziali, il giudice deve esaminare la pretesa fiscale e può rideterminarla nella misura corretta, entro i limiti delle domande e della pretesa dedotta.

Massime di principio

  • La procedura automatizzata di liquidazione può essere utilizzata anche per correggere l'aliquota fiscale applicata in dichiarazione, quando la rettifica sia riconducibile a un errore di calcolo o di applicazione immediatamente rilevabile.
  • La sospensione statale degli aumenti regionali non implica necessariamente l'applicazione dell'aliquota ordinaria nazionale: occorre verificare quale aliquota fosse vigente nell'anno di riferimento e se l'aumento regionale ecceda effettivamente il limite sospeso.
  • Nel contenzioso tributario, il giudice non deve limitarsi ad annullare l'atto per un vizio sostanziale, ma deve determinare, quando possibile, l'imposta effettivamente dovuta entro i limiti della pretesa dell'Amministrazione.
  • Lo sgravio disposto in esecuzione provvisoria di una sentenza favorevole al contribuente non equivale necessariamente ad acquiescenza dell'Amministrazione e non impedisce, di per sé, la proposizione dell'appello o del ricorso per cassazione.
  • Una parte integralmente vittoriosa non può normalmente impugnare in via incidentale una questione assorbita, ma può riproporla davanti al giudice del rinvio.

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