Sentenza n. 630/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 687/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 687/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pavia, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare al ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e proceda all’esecuzione entro i successivi 120 giorni. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, considerata l’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto delle somme ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente richiesta e riconosciuta nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pavia è stato desunto dall’attestazione della cancelleria, in presenza delle condizioni previste dalla norma.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
La notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio costituiscono condizioni per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 474 c.p.c.
Ai fini esecutivi, il titolo deve essere una sentenza munita di attestazione di conformità; il TAR richiama tale requisito con riferimento al titolo notificato all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in ragione dell’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza della prova dell’integrale esecuzione del titolo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, considerate l’entità del debito e le circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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