Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza nr. 440/2024, pubblicata il 04.09.2024 - RG 782/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti, oltre alla condanna parziale alle spese. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e il giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. Poiché il Ministero non aveva eseguito il titolo, la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. È stata inoltre richiesta la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato l'esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su iniziativa della parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e considerando sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del Tribunale ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il Commissario ad acta e valutare la richiesta di indennizzo.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la richiesta di indennizzo nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale alla pubblica amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione legittima l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il titolo giudiziale non risulti eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un Commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione; il Commissario opera dopo l'inutile decorso del termine assegnato e su istanza del creditore.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non spetta automaticamente per il solo inadempimento: può essere negato quando il giudice non ravvisi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenga sufficiente la nomina del Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.