Cassazione Penale, Sentenza n. 26999/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 11/02/2025 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di dissequestro dell'oro acquistato con il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. S.p.A. e, in subordine, del relativo controvalore in denaro. Sosteneva di essere terzo estraneo, proprietaria dei metalli o del loro controvalore, che il contratto era valido e che non esisteva collegamento con le società indagate; richiamava la tutela prevista dal d.lgs. 159/2011 a favore dei terzi creditori. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame delle prove della sua titolarità e della buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: l'appello era in massima parte meramente ripropositivo rispetto a istanze già rigettate con provvedimento del 24/11/2023 e non riportava elementi di novità. Inoltre, anche assumendo la prospettazione contrattuale della ricorrente, l'oro in sequestro era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario con versamento del ricavato al Fondo Unico Giustizia, e le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011), per cui dall'incidente cautelare non poteva derivare un risultato immediato e vantaggioso nella sfera giuridica dell'impugnante. La Corte ha altresì ritenuto che la ricorrente, in quanto terzo, abbia un mero diritto di credito da far valere mediante il procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia (artt. 52 e ss.; art. 57 e 58 d.lgs. 159/2011 richiamati), e non un diritto immediato al dissequestro. Per queste ragioni è stata disposta la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso i provvedimenti cautelari reali; il ricorso per cassazione era proposto avverso l'ordinanza resa sull'appello ex art. 322-bis, ma la Corte ha ritenuto l'appello di merito inammissibile per carenza di novità e interesse concreto.
d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) artt. 52 e ss.
"l'appellante... ha dunque solo un diritto di credito, che potrà far valere innanzi al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011"
Il giudice ha interpretato le disposizioni come prevedenti un procedimento concorsuale per la verifica e ammissione dei crediti dei terzi sui beni sottoposti a misura patrimoniale, sicché il terzo non ottiene automaticamente il dissequestro ma può ottenere il riconoscimento del credito nell'apposita procedura.
art. 57 d.lgs. 159/2011
"il giudice delegato dovrà quindi provvedere alla verifica di tutti i crediti vantati nei confronti della società EGM, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 159/2011"
L'art. 57 disciplina la fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti nell'ambito della procedura prevista dal codice antimafia; la Corte indica che il terzo deve seguire tale iter per ottenere soddisfazione.
art. 58 d.lgs. 159/2011
Rilevato nella motivazione come parte del meccanismo volto all'identificazione dei terzi creditori e alla formazione dello stato passivo; serve per l'ammissione e soddisfacimento dei crediti concorrenti.
art. 56 d.lgs. 159/2011
Prevede la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri e gestisca le facoltà contrattuali della società in sequestro; la Corte ha osservato che le richieste contrattuali della ricorrente devono essere rivolte all'amministratore giudiziario e non possono essere efficacemente soddisfatte tramite un incidente cautelare reale.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata quale norma collegata che rende applicabili al procedimento penale le disposizioni del codice antimafia in tema di tutela dei diritti dei terzi creditori.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando la ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Massime di principio
- Un terzo che reclama la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo deve dimostrare novità o elementi non previamente valutati: le impugnative meramente ripropositive sono inammissibili.
- Se i beni sequestrati sono stati autorizzati alla vendita dall'amministratore giudiziario e il ricavato è stato depositato, il terzo non ottiene automaticamente il dissequestro: rimane un diritto di credito che va fatto valere nel procedimento di verifica dei crediti previsto dal d.lgs. 159/2011.
- La tutela del terzo creditore sui beni sottoposti a misure patrimoniali segue la procedura concorsuale del codice antimafia (artt. 52 e ss., 57, 58): bisogna richiedere l'ammissione del credito e partecipare all'udienza di verifica, non l'incidente cautelare reale volto a ottenere un effetto immediato.
- Le facoltà contrattuali nei confronti di una società in sequestro sono esercitabili, di regola, nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011) e possono richiedere l'autorizzazione del giudice delegato; pertanto il ricorso diretto al G.i.p. per dissequestro può essere inidoneo a produrre un risultato immediato.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio giuridico immediato; se questo manca, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →