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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4344/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 189 co. 1 e 6 C.d.S. (sinistro stradale con omissione di soccorso/obbligo di fermarsi). L'imputato contestava: il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato (lamentando vizio di motivazione e omissione di valutazione in relazione all'acquisizione dei tabulati telefonici e alla perizia sui veicoli); la mancata assunzione di prove decisive (perizia e tabulati) ritenute idonee a ribaltare l'impianto indiziario; la presunta illogicità/mancata considerazione delle contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi (colore dell'auto, elemento temporale) e l'uso di dichiarazioni de relato; infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato è stato motivato correttamente con riferimento alle esigenze di celerità del rito e alla non necessità, alla luce della completezza del materiale probatorio, di acquisire ulteriori elementi come i tabulati; 2) le censure sulla motivazione relative a presunte contraddizioni tra testi e a dichiarazioni de relato non configurano manifesta illogicità, perché la Corte d'appello ha fornito spiegazioni coerenti (luogo e ora notturna, colori scuri confondibili, concordanza su guida di uomo anziano, prime cifre della targa AW, modello Ford Fiesta con faro rotto rinvenuta nel garage dell'imputato); 3) la prova richiesta (perizia, tabulati) non è risultata decisiva ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., ossia non era tale che la sua acquisizione avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia; 4) la richiesta di attenuanti generiche è stata implicitamente rigettata con adeguata motivazione rilevando la gravità della condotta (allontanamento nonostante l'urto significativo) e la pena del primo grado è stata confermata; 5) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 189 Codice della Strada

    Per l'integrazione del reato non è necessaria la verificazione di un danno effettivo alle persone: è sufficiente la percezione di aver realizzato un incidente e l'omissione dell'obbligo di fermarsi/soccorso.

  • art. 606 Codice di Procedura Penale

    lett. d): la prova 'decisiva' è quella che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; lett. e): censura per vizio di motivazione, che deve essere manifesta per essere valutata in cassazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali).

  • Principi sul rito abbreviato (giurisprudenza di legittimità: Sez. U. n. 44711/2004 e altre)

    La prova richiesta per accedere condizionatamente al rito abbreviato deve essere integrativa e non sostitutiva, 'necessaria' quando indispensabile per un solido e decisivo supporto logico-valutativo; il giudice valuta ex ante la novità e la decisività della prova richiesta tenendo conto anche delle esigenze di celerità del rito.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità dà ampia deferenza alla valutazione del giudice di merito: le critiche relative alla diversa persuasività delle prove sono inammissibili se non contestano la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione sugli aspetti essenziali.
  • Nel rito abbreviato condizionato la prova richiesta dal difensore deve essere nuova e decisiva rispetto al materiale già acquisito; il rigetto può essere legittimo se l'assunzione della prova è incompatibile con le esigenze di celerità o non appare idonea a mutare l'esito processuale.
  • La mancata acquisizione di tabulati telefonici o di una perizia non vizia la sentenza se non è dimostrato che tali mezzi avrebbero certamente determinato una diversa decisione (criterio 'della prova decisiva' ex art. 606 lett. d)).
  • Contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni dei testi non comportano automaticamente l'annullamento della valutazione probatoria: il giudice di merito può spiegare le ragioni per cui le differenze non ne intaccano la credibilità (es. condizioni di visibilità, orario, confondibilità dei colori).
  • Per ottenere l'ammissione di attenuanti generiche è necessario che il ricorrente prospetti elementi concreti e che la motivazione del giudice risulti insufficiente; il rigetto può essere implicito se la sentenza dimostra la valutazione negativa integrata nella motivazione complessiva.
  • Un insieme convergente di indizi (descrizione fisica del conducente, prime cifre della targa, modello e danni compatibili del veicolo, assenza di copertura assicurativa e fuga dal luogo) può essere sufficiente a fondare la condanna per omissione di fermarsi anche in assenza di danno fisico accertato.

Testo integrale

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