Cassazione Penale, Sentenza n. 24771/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trani (1/9/2023) che aveva riconosciuto la continuazione tra sei decisioni concernenti il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento e aveva determinato la pena complessiva in 6 mesi di reclusione e euro 1.000 di multa. Il PM deduceva violazione di legge per omessa e non analitica determinazione e motivazione degli incrementi di pena previsti per il reato continuato in contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (ric. Pizzone, 2021) e segnalava un manifesto errore di calcolo nel dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il GIP non ha determinato e motivato in modo distinto gli aumenti di pena per ciascun reato satellite come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e ha riscontrato un errore di calcolo. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani per un nuovo giudizio sul punto (ordinanza annullata con rinvio). Decisione del 8 marzo 2024.
Norme richiamate
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza ric. Pizzone (2021)
La Corte ha stabilito che, nella determinazione della pena per reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra più reati il giudice deve: individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la mancanza di questa analisi può determinare l'annullamento della decisione
- La motivazione deve essere analitica e distinta: non è sufficiente indicare un aumento complessivo generico senza specificare la misura e la ragione di ciascun incremento
- Errori aritmetici o manifesti nel dispositivo (calcolo della pena complessiva) possono essere motivo autonomo di annullamento e rimessione per nuovo esame
- Il sindacato della Corte di Cassazione si concentra sia sulla correttezza normativa dell'applicazione dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite sia sulla chiarezza e completezza della motivazione, quindi le parti devono segnalare in ricorso sia vizi di diritto sia errori di calcolo
- In sede di nuovo giudizio in rinvio il giudice di merito deve adeguarsi ai criteri indicati dalla Cassazione e fornire motivazione puntuale sugli aumenti, per evitare ulteriori censure
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