Sentenza n. 475/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo WA n. 13455/2025, comunicato in data 18 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ed è stata confermata la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-BO/L/Q/2023/101212; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e conferma della revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato, non era stato assunto dal datore di lavoro, il quale, dopo avere richiesto l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, si era reso irreperibile. L'interessato aveva quindi chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il diniego prefettizio è stato impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il permesso potesse essere rilasciato anche quando la mancata formalizzazione del rapporto fosse dipesa dal datore di lavoro e non dallo straniero, secondo la circolare ministeriale richiamata. È stato inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per avere la Prefettura trascurato la nuova offerta di lavoro e la disponibilità di un alloggio. La controversia è stata definita con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha inoltre esaminato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando l'omessa dichiarazione dei redditi prodotti all'estero e l'inidoneità della richiesta rivolta all'ambasciata marocchina, anziché al consolato, perché diretta a ottenere una certificazione dei redditi invece della conferma della veridicità dell'autodichiarazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto decisiva la circostanza che l'Amministrazione avesse revocato il nulla osta che aveva consentito l'ingresso in Italia. Tale revoca, non impugnata e non contestata quanto alla sua esistenza, distingue la fattispecie da quella disciplinata dalla circolare richiamata, la cui applicazione presuppone la permanenza della validità del nulla osta e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione. Non era quindi necessario esaminare le ragioni della revoca: essendo venuto meno il nulla osta con effetto ex tunc, l'intera procedura di assunzione risultava caducata e non poteva fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione. Il titolo può essere rilasciato quando una procedura di assunzione valida non si perfezioni per fatti imputabili al datore di lavoro, ma non quando sia stato revocato il presupposto stesso dell'ingresso e dell'assunzione. La nuova offerta di lavoro e la disponibilità dell'alloggio non sono state ritenute idonee a superare tale carenza originaria. Le spese sono state compensate. È stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché il ricorrente non aveva dichiarato i redditi prodotti in Marocco nel 2024 e la richiesta rivolta all'ambasciata era formulata in modo non conforme all'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002; non si è pertanto formato alcun silenzio-assenso sulla richiesta di certificazione dei redditi.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone una procedura di assunzione valida, con tutti i requisiti di legge, che non si sia perfezionata per fatti imputabili al datore di lavoro; non è sufficiente quando il nulla osta all'assunzione sia stato revocato con effetto ex tunc.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere l'autodichiarazione relativa ai redditi prodotti all'estero e, per il cittadino straniero, la richiesta all'autorità consolare deve riguardare la conferma della veridicità di quanto dichiarato, non il rilascio di una certificazione dei redditi.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato allo straniero entrato per lavoro quando la procedura di assunzione, pur valida e completa dei requisiti di legge, non si perfezioni per una causa imputabile al datore di lavoro; non può invece essere rilasciato se il nulla osta che costituiva il presupposto dell'ingresso e dell'assunzione è stato revocato con effetto ex tunc.
- La revoca non impugnata del nulla osta all'assunzione consente all'amministrazione di negare il permesso di soggiorno per attesa occupazione senza che il giudice debba esaminare, nell'ambito del giudizio contro il diniego del permesso, le ragioni sostanziali della revoca.
- La disponibilità di una nuova offerta di lavoro o di un alloggio non sana la caducazione del procedimento originario di assunzione e non sostituisce il requisito della validità del nulla osta necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino straniero deve dichiarare i redditi prodotti all'estero e rivolgersi all'autorità consolare competente chiedendo la conferma della veridicità dell'autodichiarazione; una richiesta rivolta a un'autorità diversa e diretta al rilascio di una certificazione dei redditi non conforme alla legge non determina il silenzio-assenso previsto per la richiesta correttamente formulata.
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