Sentenza del 11/12/2015 n. 25009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo che il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c), nel testo modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, riguarda le imposte dirette e l'IVA e non si applica alla riscossione delle imposte indirette, tra cui l'imposta di successione. Secondo l'Agenzia, quindi, la Commissione regionale aveva erroneamente ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo, benché la pretesa fosse stata definitivamente accertata nel 2002 e la cartella fosse stata notificata nel 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, nell'imposta di successione, la liquidazione avviene tramite uno specifico avviso di liquidazione, soggetto al termine decadenziale previsto dalla disciplina dell'imposta di successione, mentre la cartella esattoriale svolge soltanto una funzione di riscossione. Pertanto, alla cartella non si applica il termine decadenziale invocato dal contribuente; la successiva riscossione del credito è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17
La Corte ha escluso che il termine decadenziale previsto da questa norma per l'iscrizione a ruolo possa essere applicato alla cartella relativa all'imposta di successione, quando la cartella costituisce soltanto un mezzo di riscossione e la liquidazione è già avvenuta mediante un autonomo atto.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27
La liquidazione dell'imposta di successione deve avvenire entro il termine decadenziale biennale previsto dalla disciplina speciale. Tale termine tutela il contribuente dal rischio di una pretesa liquidatoria esercitata indefinitamente.
D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41, comma 2
La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso quale parte della disciplina applicabile alla riscossione dell'imposta di successione, ma la decisione si concentra soprattutto sulla distinzione tra liquidazione dell'imposta e successiva riscossione.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 23
La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'ambito di applicazione della disciplina dell'iscrizione a ruolo introdotta o modificata dal decreto legislativo; la Corte ha comunque ritenuto decisiva la natura speciale della riscossione dell'imposta di successione.
Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
La Corte di cassazione ha chiarito che i principi affermati dalla Corte costituzionale sulla necessità di termini per l'azione amministrativa non impongono l'applicazione del termine decadenziale alla cartella quando questa è soltanto un atto esecutivo di riscossione e la fase liquidatoria è già soggetta a un termine di decadenza.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra l'atto con cui l'amministrazione liquida o determina il tributo e la successiva cartella, che può limitarsi a riscuotere un credito già definitivamente accertato.
- Quando la cartella ha esclusivamente funzione di riscossione, la sua notifica non è necessariamente soggetta allo stesso termine decadenziale previsto per l'atto di liquidazione.
- Per le imposte di successione opera una disciplina speciale: la liquidazione deve rispettare il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, mentre la successiva riscossione del credito può essere soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
- La tardività della cartella può essere contestata con successo solo individuando il termine applicabile alla specifica fase procedimentale e verificando se l'atto contestato sia liquidatorio oppure meramente esecutivo.
- Il principio non significa che l'amministrazione possa agire senza limiti temporali: il contribuente è tutelato dal termine di decadenza relativo alla liquidazione e, successivamente, dal termine di prescrizione del credito.
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