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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23197/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto insufficiente e inadeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha valorizzato aspetti non dirimenti trascurando la comune radice e il finalismo delle condotte e la possibilità di segmentare l'analisi temporale. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Genova per nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2021 con cui il Tribunale di Genova ha respinto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più fatti di truffa telematica. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe sottovalutato l'omogeneità e il finalismo delle condotte, dando rilievo a elementi irrilevanti (es. diverse modalità di ricezione dei pagamenti) e non considerando la possibile riconoscibilità della continuazione 'per gruppi' tra fatti temporalmente ravvicinati.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., comma 2

    La continuazione richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario, cioe' una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo nelle loro linee essenziali; non si identifica con la semplice reiterazione o con l'abitualita'.

  • Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)

    Precisa che la ricaduta nel reato e l'abitualita' non integrano di per se' l'elemento intellettivo della continuazione; occorre valutare l'unita' di ideazione.

  • Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)

    Ammette che la programmazione originaria puo' essere di massima purche i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi adattabili per il conseguimento di un unico fine.

  • Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)

    In sede di esecuzione, come nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione necessita di una verifica approfondita di concreti indicatori: omogeneita' delle violazioni e del bene protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, sistematicita' e programmata abitudine di vita, nonche' che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione occorre valutare concretamente indici esteriori che denotino un'unita' di ideazione e un progetto criminoso comune, non basta la mera reiterazione o l'abitualita'.
  • Differenze nelle modalita' esecutive (es. modalita' di ricezione dei pagamenti) non escludono automaticamente la continuazione se sussiste un finalismo comune e una programmazione originaria.
  • E' possibile riconoscere la continuazione 'per gruppi' quando fatti temporalmente ravvicinati mostrino un disegno unitario anche se altri episodi sono distanziati nel tempo.
  • In sede esecutiva il giudice deve compiere un esame approfondito degli indicatori (omogeneita', contiguita' temporale e spaziale, modalita', sistematicita') e motivare adeguatamente perché ritiene presente o assente l'unita' di disegno criminoso.
  • La mancata adeguata valutazione degli indici puo' portare all'annullamento della decisione e al rinvio per un nuovo giudizio.

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