Cassazione Penale, Sentenza n. 23197/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto insufficiente e inadeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha valorizzato aspetti non dirimenti trascurando la comune radice e il finalismo delle condotte e la possibilità di segmentare l'analisi temporale. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2021 con cui il Tribunale di Genova ha respinto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più fatti di truffa telematica. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe sottovalutato l'omogeneità e il finalismo delle condotte, dando rilievo a elementi irrilevanti (es. diverse modalità di ricezione dei pagamenti) e non considerando la possibile riconoscibilità della continuazione 'per gruppi' tra fatti temporalmente ravvicinati.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
La continuazione richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario, cioe' una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo nelle loro linee essenziali; non si identifica con la semplice reiterazione o con l'abitualita'.
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)
Precisa che la ricaduta nel reato e l'abitualita' non integrano di per se' l'elemento intellettivo della continuazione; occorre valutare l'unita' di ideazione.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)
Ammette che la programmazione originaria puo' essere di massima purche i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi adattabili per il conseguimento di un unico fine.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)
In sede di esecuzione, come nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione necessita di una verifica approfondita di concreti indicatori: omogeneita' delle violazioni e del bene protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, sistematicita' e programmata abitudine di vita, nonche' che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre valutare concretamente indici esteriori che denotino un'unita' di ideazione e un progetto criminoso comune, non basta la mera reiterazione o l'abitualita'.
- Differenze nelle modalita' esecutive (es. modalita' di ricezione dei pagamenti) non escludono automaticamente la continuazione se sussiste un finalismo comune e una programmazione originaria.
- E' possibile riconoscere la continuazione 'per gruppi' quando fatti temporalmente ravvicinati mostrino un disegno unitario anche se altri episodi sono distanziati nel tempo.
- In sede esecutiva il giudice deve compiere un esame approfondito degli indicatori (omogeneita', contiguita' temporale e spaziale, modalita', sistematicita') e motivare adeguatamente perché ritiene presente o assente l'unita' di disegno criminoso.
- La mancata adeguata valutazione degli indici puo' portare all'annullamento della decisione e al rinvio per un nuovo giudizio.
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