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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7499/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 8706/2017 r.g.n.r. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non aveva considerato la documentazione inviata dal carcere (21/07/2022) e che, anche in sede di opposizione, quel materiale documentale avrebbe dovuto essere valutato. Contestava inoltre che l'istanza fosse stata dichiarata inammissibile per mancanza dell'indicazione del reddito e dei componenti del nucleo familiare e che l'autorità non potesse entrare nel merito dell'autocertificazione laddove formalmente completa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso, nel merito, solleva questioni di fatto e di motivazione non sindacabili in questa sede (salvo assoluta carenza di motivazione) e che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 79 d.P.R. 115/2002 per assenza della specifica indicazione del reddito e dei componenti del nucleo familiare; i documenti prodotti in opposizione sono stati ritenuti inidonei perché mancavano data e sottoscrizione. La Corte ha inoltre confermato la possibilità per il difensore di proporre opposizione e ricorso. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria fissata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. c)

    Previene l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando mancano indicazioni essenziali quali il reddito e i componenti del nucleo familiare; la Corte ha ritenuto fondata la decisione di merito in base a questa norma.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze che decidono sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio: è proponibile solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta carenza motivazionale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte precisa che può essere censurata in Cassazione la motivazione solo se totalmente carente e priva dei requisiti minimi di comprensibilità.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Regola la censura per 'illogicità manifesta' che va dedotta con specifico motivo nel ricorso per cassazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta non è sindacabile genericamente nelle impugnazioni limitate a questioni di legge.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per il tipo di motivi dedotti in ricorso; la Corte ne prende atto ma rigetta per i limiti di sindacabilità in Cassazione.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e art. 51, legge 18 giugno 2009, n. 69 (richiamo al rito applicabile: artt. 702-bis e ss. c.p.c.)

    La Corte ricorda che, anche dopo tali modifiche, è confermata la legittimazione del difensore ad proporre opposizione e ricorso per cassazione in questa materia, nonché il richiamo al procedimento sommario di cognizione di riferimento.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021 (Pennestrì)

    Principio secondo cui l'autocertificazione, se formalmente completa e recante l'indicazione dei redditi, ha valore probatorio che il giudice non può sindacare nel merito al momento della concessione del beneficio; la Corte però distingue il caso in cui l'autocertificazione sia incompleta o non sottoscritta.

Massime di principio

  • Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato l'istanza deve indicare in modo specifico i redditi percepiti e i componenti del nucleo familiare; la mancanza di tali indicazioni può determinare l'inammissibilità.
  • Documenti prodotti successivamente (anche in sede di opposizione) sono in linea di principio ammissibili, ma devono soddisfare i requisiti formali (es. data e sottoscrizione); documentazione priva di tali elementi può essere ritenuta inidonea.
  • In Cassazione contro ordinanze che decidono sull'opposizione al rigetto del patrocinio la sindacabilità è limitata a violazioni di legge; non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto o la motivazione se non in presenza di assoluta carenza motivazionale.
  • Se l'autocertificazione è formalmente completa e contiene i dati reddituali richiesti, il giudice di merito normalmente non può entrare nel merito della sua attendibilità al momento della concessione, essendo possibili successivi controlli amministrativi; diversa è la posizione se l'autocertificazione è incompleta o non sottoscritta.
  • Il difensore può proporre opposizione e ricorso per cassazione anche se non cassazionista, purché nominato e legittimato; tuttavia, occorre costruire motivi aderenti ai limiti di sindacabilità della Corte di Cassazione.
  • Attenzione al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili: valutare preliminarmente la rilevanza giuridica e la formulazione dei motivi prima di impugnare.

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