Cassazione Penale, Sentenza n. 29012/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio in forma lieve. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e nullità della sentenza ex art. 178, lett. c), c.p.p., sostenendo che gli sarebbe stato impedito di partecipare all'udienza di appello. La difesa ha affermato di avere chiesto tempestivamente la trattazione orale; dopo la notifica della citazione per l'udienza del 20 gennaio 2026, il Presidente del Tribunale di Catania aveva disposto la sospensione delle udienze in presenza delle parti per le giornate del 19 e 20 gennaio 2026, ma la Corte di appello aveva comunque celebrato l'udienza in assenza dell'imputato e dei difensori, così precludendo la loro partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità del motivo e manifesta infondatezza. Ha rilevato, dagli atti, che il giudizio di appello si era svolto in camera di consiglio con partecipazione delle parti ex art. 599 c.p.p., che l'imputato e il difensore erano semplicemente assenti, e che non era stata formulata alcuna richiesta di differimento per concreto impedimento o ragioni di ordine pubblico. Il provvedimento di sospensione emanato dal Presidente del Tribunale di Catania è stato ritenuto irrilevante, perché limitato agli uffici del Tribunale e non esteso alla Corte di appello, in assenza di un analogo provvedimento del Presidente della Corte. Conseguentemente è stata confermata la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice del fatto contestato, confermata in appello e posta a base della condanna originaria.
art. 178, lett. c), c.p.p.
Invocato dalla difesa come norma la cui violazione avrebbe determinato nullità per impedimento alla partecipazione dell'imputato all'udienza di appello.
art. 599 c.p.p.
Richiamato per affermare che l'udienza di appello si è svolta ritualmente in camera di consiglio con partecipazione delle parti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per conseguire, a seguito della declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità per mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di appello non può essere dedotta in modo generico: occorre allegare un concreto impedimento e formulare una richiesta di differimento dell'udienza.
- Un provvedimento amministrativo o organizzativo di sospensione delle udienze adottato da un ufficio giudiziario non si estende automaticamente a diverso ufficio giudiziario, se non risulta adottato un analogo provvedimento da parte del competente presidente.
- Quando l'udienza di appello è stata ritualmente fissata e celebrata nelle forme previste, l'assenza dell'imputato e del difensore non integra di per sé una nullità se non sia stata prospettata una specifica causa impeditiva.
- La deduzione di una violazione del diritto di partecipazione al giudizio deve confrontarsi con gli atti processuali e con le modalità effettive di trattazione dell'udienza; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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