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Sentenza

Sentenza n. 3778/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento ministeriale MINIT.AOO_DCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025418.29-11-2024 del 29.11.2024 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore del Gruppo ADN Italia Srl Unipersonale, con marchio “Calabria TV”, con contestuale attribuzione dell’LCN 13; - del provvedimento ministeriale MINIT.AOO_DCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025416.29-11-2024 del 29.11.2024 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore di Radio Tele International Srl, con marchio “RTI”, con contestuale attribuzione dell’LCN 14; - del provvedimento ministeriale MINIT.AOO_DCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025074.27-11-2024 del 27.11.2024 di conferma del provvedimento del 23.04.2024 nota prot. 3150 di rilascio dell’autorizzazione a trasmettere in favore di DIEMMECOM Società Editoriale Srl, con marchio “LaC On Air” e contestuale attribuzione dell’LCN 17; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale ai provvedimenti impugnati, tutti conosciuti in esito a produzione documentale effettuata dall’Avvocatura dello Stato di Roma nel ricorso n. 5433/2024 pendente innanzi al TAR Lazio - Roma Sez. Quarta Ter in data 11.1.2025.

Giustizia amministrativa202504325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali di assegnazione delle numerazioni LCN 13, 14 e 17 a tre società televisive concorrenti, adottati in riesercizio del potere dopo precedenti sentenze del TAR

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato con un unico ricorso tre distinti provvedimenti ministeriali: l’assegnazione dell’LCN 13 al Gruppo ADN Italia S.r.l. Unipersonale, dell’LCN 14 a Radio Tele International S.r.l. e dell’LCN 17 a Diemmecom Società Editoriale S.r.l. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione dei preavvisi di rigetto relativi alle istanze di assegnazione. In secondo luogo, ha contestato le assegnazioni degli LCN 13 e 14 per violazione dell’art. 13, commi 1 e 18, dell’allegato A alla delibera AGCOM n. 116/21/CONS, violazione della sentenza del TAR n. 20187/2024, contraddittorietà e travisamento dei fatti, sostenendo che le società beneficiarie non avrebbero presentato nuove istanze e che, alla data rilevante, fossero prive di autorizzazione FSMA valida. In terzo luogo, con riferimento all’assegnazione dell’LCN 17, ha dedotto la violazione dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 208/2021 e il difetto di istruttoria, lamentando che il Ministero non avesse esplicitato i criteri della selezione, né chiarito se avesse utilizzato la graduatoria del 2022 o svolto una nuova valutazione comparativa considerando dati di ascolto e storicità del marchio; ha inoltre sostenuto che l’assegnazione a Diemmecom fosse stata semplicemente confermata sulla base di un precedente provvedimento. Il Ministero e alcune controinteressate hanno eccepito la tardività, assumendo che gli atti fossero divenuti conoscibili con il loro deposito in altro giudizio. Una controinteressata ha inoltre eccepito l’irricevibilità del ricorso contro l’assegnazione dell’LCN 13 e un’altra ha chiesto il rinvio in attesa della definizione del diverso giudizio.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività. Ha affermato che il mero deposito di un provvedimento pregiudizievole nel fascicolo di un diverso giudizio, nel quale il soggetto interessato sia costituito come controinteressato o interveniente, non determina di per sé la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Non sussiste infatti un onere del difensore di consultazione quotidiana del fascicolo d’ufficio tale da consentire di presumere la conoscenza di ogni documento depositato; il dies a quo decorre dal momento in cui sia provata l’effettiva e concreta conoscenza dell’atto. Il Collegio ha tuttavia rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso cumulativo. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 5/2015, ha ricordato che la regola generale è l’impugnazione di un solo provvedimento per ricorso e che il cumulo è ammissibile soltanto in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale tra gli atti, con motivi identici e trasversali all’intera attività provvedimentale contestata. Nel caso concreto, i tre provvedimenti riguardavano società diverse, erano stati adottati nell’ambito di procedimenti distinti, sebbene in esecuzione di precedenti sentenze riferite alla medesima area tecnica, e si fondavano anche su presupposti giuridici e fattuali differenti. Inoltre, soltanto il primo motivo era comune a tutti gli atti; il secondo riguardava esclusivamente gli LCN 13 e 14, mentre il terzo concerneva soltanto l’LCN 17. La diversa articolazione delle censure rendeva possibile un esito differenziato per i singoli provvedimenti, incompatibile con la struttura del ricorso cumulativo in assenza di connessione qualificata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a., senza esame nel merito delle censure. Le spese sono state compensate, in ragione dell’esito in rito e della rilevazione d’ufficio della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • art. 13, commi 1 e 18, allegato A alla delibera AGCOM n. 116/21/CONS

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle assegnazioni degli LCN 13 e 14; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. n. 208/2021

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’assegnazione dell’LCN 17 e alla mancata esplicitazione dei criteri di valutazione comparativa; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell’avviso alle parti circa il possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di un requisito necessario affinché la domanda fosse esaminata nel merito, ossia per l’illegittimo cumulo di distinti provvedimenti non caratterizzati da sufficiente connessione procedimentale o funzionale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile soltanto in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale tra gli atti, tale da rendere opportuno concentrare in un unico giudizio l’accertamento della legittimità dell’azione amministrativa.
  • La connessione necessaria per il ricorso cumulativo richiede, di regola, che i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e che le censure siano identiche o comunque trasversali a tutti gli atti impugnati; la mera riconducibilità degli atti a un medesimo settore amministrativo, area territoriale o contesto contenzioso non è sufficiente.
  • Il ricorso cumulativo è inammissibile quando i provvedimenti impugnati riguardano destinatari e procedimenti distinti e i motivi di ricorso si riferiscono solo ad alcuni degli atti, poiché ciò può determinare un esito differenziato per ciascun provvedimento incompatibile con l’unitarietà del ricorso.
  • Il mero deposito di un provvedimento pregiudizievole nel fascicolo di un diverso giudizio non integra, di per sé, la conoscenza dell’atto idonea a far decorrere il termine di impugnazione; il dies a quo richiede la prova dell’effettiva e concreta conoscenza degli elementi essenziali e della portata dispositiva del provvedimento.
  • Non grava sul difensore un generale onere di consultazione quotidiana dei fascicoli d’ufficio dei giudizi nei quali la parte è costituita, tale da consentire di presumere la conoscenza di ogni documento depositato e di far decorrere automaticamente il termine decadenziale per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorsoTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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