Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18617/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una azienda sanitaria regionale, della sentenza d'appello che aveva riconosciuto a una dipendente assunta con contratti a termine il diritto al risarcimento del danno comunitario per l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, esclusa invece la conversione del rapporto a tempo indeterminato per la natura pubblicistica del datore di lavoro. La Corte territoriale aveva ritenuto non idonea a neutralizzare il danno la successiva stabilizzazione della lavoratrice, intervenuta all'esito di un concorso non collegato all'illecito. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto. Nelle more, le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei tre motivi di ricorso perché rileva che, sopravvenuta la richiesta congiunta delle parti e dunque la carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio prende atto dell'istanza congiunta e dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte precisa inoltre che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura sanzionatoria riguarda l'inammissibilità originaria e non quella sopravvenuta per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato è diretto a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica solo nei casi di inammissibilità originaria del gravame, non quando l'inammissibilità derivi sopravvenutamente dalla carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti depositano un'istanza congiunta che rende sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili non opera se la declaratoria di inammissibilità dipende da una sopravvenuta carenza di interesse e non da un vizio originario del ricorso.
  • La sopravvenuta definizione consensuale della lite può incidere sull'interesse a coltivare l'impugnazione anche in cassazione, determinando l'arresto del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese quando richiesta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.