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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01067/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da un lavoratore nei confronti di due società ferroviarie per ottenere differenze retributive relative agli scatti di anzianità maturati durante il periodo di apprendistato. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alle differenze dal maturato aprile 2008, escludendo per prescrizione lo scatto di aprile 2006 e ritenendo sospesa la prescrizione degli scatti successivi dal 18 luglio 2012 in ragione della nuova disciplina sulla stabilità del rapporto introdotta dalla L. 92/2012. La corte d'appello aveva confermato tale impostazione. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in combinato con l'art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970, come modificata dalla L. 92/2012, sostenendo che la riforma non avrebbe inciso sul concetto di stabilità del rapporto di lavoro e che la sospensione della prescrizione non poteva operare come ritenuto dai giudici di merito. Nella memoria hanno anche sostenuto che il principio sulla sospensione dovrebbe riguardare solo la retribuzione tabellare, invocando l'art. 36 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha aderito al principio già affermato da Cass. n. 26246/2022, secondo cui, dopo la L. 92/2012 e il d.lgs. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito da un regime di stabilità reale, per mancanza di una predeterminazione certa e di una tutela adeguata delle ipotesi di risoluzione. Ne consegue che, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, restando sospesa in costanza di rapporto. La Corte ha inoltre escluso che tale principio valga soltanto per la retribuzione tabellare, osservando che l'art. 36 Cost. tutela una retribuzione proporzionata e sufficiente nella sua interezza. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna delle ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La prescrizione dei crediti retributivi di durata quinquennale non decorre in costanza di un rapporto privo di stabilità reale, ma dalla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012.

  • art. 2935 c.c.

    Il decorso della prescrizione presuppone la possibilità giuridica di far valere il diritto; in un rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, tale possibilità resta sospesa fino alla cessazione del rapporto.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970

    La disciplina modificata dalla L. 92/2012 non realizza più un regime di stabilità reale del rapporto di lavoro, perché introduce tutele differenziate e non sempre reintegratorie.

  • L. 92/2012

    La riforma incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro, determinando la sospensione della prescrizione dei crediti maturati durante il rapporto fino alla sua cessazione.

  • d.lgs. n. 23/2015

    Conferma il superamento del precedente assetto di stabilità reale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 36 Cost.

    Garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente; il principio non si limita ai minimi tabellari ma riguarda l'intero trattamento retributivo, se dovuto in base alla prestazione resa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il regime legale non assicuri una stabilità reale del posto di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto ma solo dalla sua cessazione, salvo che il credito fosse già prescritto prima della riforma applicabile.
  • Il superamento della tutela reintegratoria piena e la previsione di tutele differenziate e non necessariamente ripristinatorie fanno venir meno il presupposto della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
  • Il principio di sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro non riguarda soltanto la retribuzione tabellare: esso investe l'intero trattamento retributivo che costituisce oggetto del diritto azionato, purché si tratti di credito maturato nel rapporto.
  • L'art. 36 Cost. va inteso come garanzia cumulativa di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, non come limite ai soli minimi contrattuali, sicché l'intera retribuzione dovuta per la prestazione resa rientra nella tutela costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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