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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37992/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una ASL aveva convenuto la datrice di lavoro chiedendo il risarcimento di euro 500.000 per asserito mobbing subito nel corso del rapporto. La domanda era stata rigettata in primo grado e la sentenza confermata in appello. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: con il primo ha censurato, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto generica la contestazione di conformità all'originale di una nota documentale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente addossato a lui l'onere di provare la non veridicità di una lettera infamante proveniente da colleghi; con il terzo ha denunciato, sempre sotto il profilo della motivazione, l'irrilevanza attribuita agli addebiti mossi nei suoi confronti e all'azione giudiziaria, da lui ritenuta infondata e persecutoria, promossa contro di lui dalla segretaria del direttore generale; con il quarto ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di circostanze di fatto documentate, quali preavvisi di licenziamento, sospensioni della retribuzione e mancati accrediti di stipendio o tredicesima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non censurava la corretta regola di diritto sulla contestazione di conformità della copia all'originale, limitandosi a dedurre una generica illogicità motivazionale, a fronte di una decisione conforme all'orientamento di legittimità che richiede una contestazione specifica anche sugli aspetti di divergenza dal documento originale. Ha poi ritenuto congiuntamente inammissibili gli altri motivi, poiché, pur formalmente prospettati come violazione di legge o vizio di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; inoltre, trattandosi di doppia conforme in fatto, il controllo sul vizio motivazionale era precluso perché i due gradi di merito erano fondati sulle stesse ragioni. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente formulati come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto, riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non può essere invertito in modo apodittico; tuttavia la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità di una copia all'originale richiede una deduzione specifica, non essendo sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva dell'illogicità della motivazione.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto forma di denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale.
  • Quando la decisione di primo grado e quella d'appello coincidono nelle ragioni di fatto poste a base del rigetto, il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso in presenza di doppia conforme.
  • Le censure che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili se non evidenziano un errore di diritto o un omesso esame nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieMobbingImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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