Circolare n. 30/E del 28/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Repubblica Argentina agli obbligazionisti italiani nell’ambito dell’accordo transattivo che chiude l’arbitrato ICSID. L’Agenzia qualifica tali importi come redditi diversi di natura finanziaria, con conseguente plusvalenza imponibile pari alla differenza tra quanto rimborsato e il costo fiscale del titolo. Il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva, applicata nella misura del 12,50 per cento, in quanto riferito a obbligazioni emesse da uno Stato estero che consente un adeguato scambio di informazioni.
Rimborso obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina: trattamento fiscale ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir
Rimborso obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina: qualificazione fiscale delle somme percepite
La circolare esamina il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Repubblica Argentina agli obbligazionisti italiani nell’ambito dell’accordo transattivo che ha definito il contenzioso arbitrale promosso dinanzi all’ICSID. Il documento chiarisce che, in presenza della restituzione e del contestuale annullamento dei titoli, l’importo riconosciuto agli investitori non assume natura di semplice indennizzo, ma integra un reddito diverso di natura finanziaria.
Contesto della vicenda
La Repubblica Argentina ha dichiarato moratoria sui propri titoli obbligazionari il 23 dicembre 2001, interrompendo il pagamento degli interessi e sospendendo il rimborso a scadenza. Successivamente, il 14 gennaio 2005, ha promosso un’Offerta Pubblica di Scambio Volontaria ai sensi dell’articolo 102 del TUF, offrendo ai risparmiatori lo scambio delle "vecchie obbligazioni" con "nuove obbligazioni". Alcuni investitori italiani hanno aderito, mentre altri hanno intrapreso un arbitrato davanti all’ICSID tramite l’Associazione Task Force Argentina, in forza del Trattato bilaterale Italia-Argentina del 22 maggio 1990.
In pendenza della decisione arbitrale, TFA e Repubblica Argentina hanno negoziato un accordo transattivo, preceduto da un’intesa preliminare del 31 gennaio 2016 e firmato il 21 aprile 2016, destinato a definire il procedimento arbitrale avviato dagli obbligazionisti aderenti.
Contenuto dell’accordo
L’accordo prevede, in termini generali, il pagamento in denaro di un importo pari al 150 per cento del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell’arbitrato. La circolare precisa che l’accordo, formulato in lingua inglese, stabilisce espressamente che il pagamento transattivo costituisce un rimborso del capitale principale dei titoli ("refund of the principal").
In sostanza, gli obbligazionisti restituiscono allo Stato emittente i titoli per il relativo annullamento e ricevono una somma di denaro che rappresenta il capitale investito, maggiorato di un importo ulteriore.
Qualificazione reddituale
La circolare ritiene che, per la particolare fattispecie descritta e tenuto conto che l’investimento ha comunque generato un rendimento positivo per gli originari sottoscrittori, le somme corrisposte dalla Repubblica Argentina costituiscano redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir.
Ne consegue che, per i soggetti che percepiscono tali importi al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o imprese, si realizza una plusvalenza imponibile.
Determinazione della plusvalenza
La plusvalenza imponibile è determinata come differenza tra:
- la somma rimborsata dall’emittente;
- il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione.
Il riferimento normativo indicato è l’articolo 68, comma 6, del Tuir.
Regime impositivo
I redditi in esame sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997.
La circolare evidenzia inoltre che gli aumenti successivi dell’aliquota non trovano applicazione per i redditi derivanti da obbligazioni emesse da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni, quando percepiti da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa. Per tale ragione, il reddito derivante dal rimborso dei titoli argentini è assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
Indicazioni finali
La circolare si chiude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché istruzioni e principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Contesto della vicenda e dell’accordo transattivo
Dopo la moratoria dichiarata dalla Repubblica Argentina il 23 dicembre 2001 sui titoli obbligazionari emessi, con interruzione del pagamento degli interessi e sospensione del rimborso a scadenza, nel 2005 è stata avviata una Offerta Pubblica di Scambio Volontaria rivolta anche agli investitori italiani. Una parte degli obbligazionisti ha aderito allo scambio, mentre altri hanno promosso un arbitrato dinanzi all’ICSID tramite l’Associazione Task Force Argentina. In pendenza della decisione arbitrale, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, firmato il 21 aprile 2016, che prevede il rimborso delle obbligazioni in cambio della loro restituzione e annullamento.
Contenuto economico dell’operazione
L’accordo prevede il pagamento in denaro di un importo pari al 150 per cento del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell’arbitrato. La circolare precisa che si tratta, in sostanza, del rimborso del capitale investito ("refund of the principal") con una maggiorazione, a fronte dell’annullamento dei titoli rimborsati.
Qualificazione fiscale delle somme percepite
Poiché l’operazione ha natura particolare e, nonostante la precedente moratoria, produce un rendimento positivo per i sottoscrittori originari, le somme corrisposte dalla Repubblica Argentina agli obbligazionisti sono qualificate come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir. Se percepite al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o imprese, generano una plusvalenza imponibile.
Determinazione della plusvalenza
La plusvalenza imponibile è data dalla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione, in base all’articolo 68, comma 6, del Tuir.
Regime di tassazione e aliquota applicabile
I redditi in esame sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997. La circolare evidenzia che gli aumenti successivi dell’aliquota non si applicano ai redditi derivanti da obbligazioni emesse da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Pertanto, tali redditi sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
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