Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 34/E del 3/08/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, chiarendo soggetti beneficiari, aree agevolate, investimenti ammessi, criteri di calcolo, procedure di accesso e utilizzo, cumulo con altre misure e controlli. L’agevolazione riguarda investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in specifiche regioni del Sud e si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, con intensità differenziate per piccole, medie e grandi imprese. Sono inoltre precisati i limiti territoriali e i vincoli per le grandi imprese nelle regioni assistite ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, nonché le regole speciali per i finanziamenti a valere su PON e POR.

Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, legge n. 208/2015

Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, legge n. 208/2015

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sul credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree agevolate del Mezzogiorno. La disciplina è inquadrata nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 e del regolamento UE n. 651/2014, con ulteriori precisazioni per i casi finanziati da risorse PON e POR.

Soggetti beneficiari

Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, purché effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ammissibili. Sono inclusi anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e, in assenza di una esclusione espressa, gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata. Possono accedervi anche le imprese costituite dopo l’entrata in vigore della legge istitutiva, ossia dal 1° gennaio 2016.

Restano esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica inoltre alle imprese in difficoltà secondo gli orientamenti UE richiamati dalla circolare. Per le imprese attive nella produzione primaria agricola, nella pesca e acquacoltura, e nella trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, valgono le specifiche regole europee di settore.

Ambito territoriale e intensità dell’agevolazione

L’agevolazione riguarda investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. La circolare richiama la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, che individua i massimali di intensità degli aiuti concedibili.

Per le regioni ammissibili ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), i massimali indicati sono:

  • piccole imprese: 45%
  • medie imprese: 35%
  • grandi imprese: 25%

Per le regioni ammissibili ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE (Molise, Sardegna e Abruzzo), i massimali sono:

  • piccole imprese: 30%
  • medie imprese: 20%
  • grandi imprese: 10%

La circolare precisa, però, che per le grandi imprese localizzate nelle zone ex art. 107, par. 3, lett. c), l’aiuto è concedibile solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. Inoltre, se la copertura finanziaria dell’agevolazione avviene con risorse PON o POR, il beneficio è destinato alle sole PMI ricadenti nei territori interessati.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti che rientrano in un progetto di investimento iniziale ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 e che riguardano l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientrano, quindi, gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati prima, o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

Per le grandi imprese situate nelle aree ex art. 107, par. 3, lett. c), è agevolabile solo l’investimento iniziale destinato a una nuova attività economica. Sono invece esclusi gli investimenti di mera sostituzione, perché non qualificabili come investimenti iniziali.

Quanto ai beni, la circolare chiarisce che devono essere beni strumentali nuovi, durevoli e impiegati come strumenti di produzione nel processo produttivo dell’impresa. Sono esclusi i beni merce, quelli destinati alla vendita o trasformati per la vendita, nonché i materiali di consumo. Il requisito della novità resta fermo anche per i beni esposti in show room e utilizzati solo a scopo dimostrativo. Per i beni complessi realizzati anche con beni usati, la novità sussiste se il costo dei beni usati non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Struttura produttiva di destinazione

La destinazione dei beni a una struttura produttiva ubicata nelle aree agevolate è condizione essenziale. Per struttura produttiva si intende ogni unità locale o stabilimento in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa. La circolare ammette che tale nozione possa ricomprendere anche un autonomo ramo d’azienda, una diramazione territoriale, una linea di produzione o un reparto, purché costituiscano centri autonomi di costo e non facciano parte integrante del medesimo processo produttivo.

Se in uno stesso comune vi sono più unità riferibili a processi produttivi diversi, vi sono più strutture produttive; se invece le unità sono parte di un unico processo produttivo, si considera un’unica struttura produttiva. In ogni caso, la struttura va individuata nell’ambito del comune agevolato e coincide con l’insieme dei beni facenti parte del medesimo processo produttivo ubicati nello stesso comune, anche se diversamente dislocati.

Determinazione del credito

Il credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie di beni già presenti nella stessa struttura produttiva, con esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato. Ai fini del calcolo, l’investimento lordo è il costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie effettuate nel periodo agevolato per ciascuna struttura produttiva.

Gli ammortamenti da sottrarre sono quelli fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni appartenenti alle medesime categorie, già esistenti nella struttura produttiva; non rilevano gli ammortamenti relativi ai beni oggetto del nuovo investimento, né quelli considerati ai fini del super-ammortamento. La circolare propone un esempio numerico che porta, a fronte di un investimento lordo di 130.000 euro e ammortamenti rilevanti pari a 20.000 euro, a un investimento netto agevolabile di 110.000 euro.

Per i beni acquistati in leasing, ai fini del calcolo del credito conta il costo sostenuto dal locatore, esclusi i costi di manutenzione; non assumono rilievo il prezzo di riscatto e i canoni periodici. Devono inoltre essere considerati gli ammortamenti figurativi dei beni in leasing utilizzati nella stessa struttura produttiva. Se il leasing è contabilizzato con il metodo finanziario, rilevano gli ammortamenti dedotti dall’utilizzatore.

La misura del credito è pari al:

  • 20% per le piccole imprese
  • 15% per le medie imprese
  • 10% per le grandi imprese

Il comma 101 stabilisce anche un tetto massimo della quota di costo complessivo agevolabile per progetto di investimento:

  • 1,5 milioni di euro per le piccole imprese
  • 5 milioni di euro per le medie imprese
  • 15 milioni di euro per le grandi imprese

La circolare precisa che tale limite va considerato al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie di beni della struttura produttiva.

Valorizzazione temporale e decorrenza

Gli investimenti devono essere determinati secondo i criteri ordinari di costo previsti dall’art. 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dal regime contabile o fiscale adottato dal contribuente. La maggiorazione del 40% prevista dal super-ammortamento non rileva nel calcolo del valore degli investimenti agevolabili: il bene assume il costo effettivo di acquisizione, non quello maggiorato.

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò corrisponde ai periodi d’imposta 2016-2019; per gli altri contribuenti, rileva comunque il momento di effettuazione dell’investimento nel periodo compreso tra le due date. La competenza segue le regole ordinarie dell’art. 109 del TUIR: per i beni mobili, conta la consegna o spedizione, salvo effetto traslativo successivo; i servizi connessi rilevano alla data di ultimazione.

Procedura di accesso e utilizzo del credito

Per fruire del credito, le imprese devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione telematica, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 24 marzo 2016, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019. L’Agenzia verifica la correttezza formale dei dati e, se l’ammontare complessivo del credito comunicato dalla stessa impresa supera 150.000 euro, effettua anche le verifiche antimafia previste dal d.lgs. n. 159/2011. In assenza di motivi ostativi, l’Agenzia autorizza l’utilizzo in compensazione.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso tramite Entratel o Fisconline. La compensazione può iniziare dal quinto giorno successivo alla data della ricevuta di fruibilità. Il credito utilizzato non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta, altrimenti il modello F24 è scartato. È utilizzabile solo il credito maturato, cioè quello relativo a investimenti già realizzati al momento della compensazione.

Le comunicazioni positive relative a piccole e medie imprese non appartenenti ai settori agricolo, pesca e acquacoltura vengono trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico. Per gli interventi finanziati con risorse PON o POR, la fruizione del credito deve avvenire entro il 31 dicembre 2023, termine di ammissibilità della spesa ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013.

Il credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive fino alla sua completa utilizzazione.

Cumulo e rilevanza fiscale

Il credito non è cumulabile con aiuti de minimis o con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. È invece cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con agevolazioni che non siano aiuti di Stato o de minimis e con il super-ammortamento del 40%.

La circolare precisa che il credito è fiscalmente rilevante: ai fini IRPEF, IRES e IRAP deve essere considerato come contributo tassabile. Restano comunque deducibili le quote di ammortamento dei beni strumentali agevolati.

Quanto ai limiti di utilizzo, non si applicano né il limite di 250.000 euro per i crediti agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro, né il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali oltre 1.500 euro.

Rideterminazione del credito e controlli

Il credito deve essere rideterminato se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione, oppure se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto al beneficio. Per i beni in leasing, la rideterminazione opera anche se non viene esercitato il riscatto entro il periodo di vigilanza.

Se, nel periodo in cui si verifica uno di questi eventi, vengono acquistati beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito si ridetermina escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede il costo delle nuove acquisizioni. In sostanza, fino a concorrenza del costo non ammortizzato del bene sostituito, il nuovo acquisto è considerato mero rimpiazzo e non genera ulteriore agevolazione.

Il credito indebitamente utilizzato per effetto di tali eventi deve essere riversato senza sanzioni entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo in cui si verifica la causa di rideterminazione.

In caso di controllo, se emerge un’indebita fruizione, anche parziale, per mancanza dei requisiti o per inammissibilità dei costi, l’Agenzia delle entrate recupera il credito con interessi e sanzioni. La circolare richiama la sanzione del 30% per credito non spettante e quella dal 100% al 200% per credito inesistente, precisando la nozione di credito inesistente in linea con la normativa sanzionatoria vigente. L’attività di controllo dell’Agenzia resta limitata alla corretta applicazione della disciplina fiscale, mentre per i profili relativi ai fondi comunitari valgono le regole delle amministrazioni titolari dei programmi operativi.

Punti principali

Soggetti beneficiari e esclusioni

Possono accedere al credito tutte le imprese titolari di reddito d’impresa, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e, in assenza di espressa esclusione, anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale esercitata. Sono agevolabili anche le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2016. L’agevolazione non spetta ai soggetti operanti nei settori esclusi dal comma 100 (siderurgia, carbonifero, cantieristica navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione/distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, credito, finanziario e assicurativo), né alle imprese in difficoltà ai sensi della normativa UE. Per i settori agricolo, pesca e acquacoltura si applicano i limiti e le condizioni della disciplina europea di settore.

Ambito territoriale e intensità dell’aiuto

Il beneficio riguarda investimenti destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Le intensità massime indicate sono pari al 20% per le piccole imprese, 15% per le medie e 10% per le grandi, ma le regole della Carta e del regolamento UE n. 651/2014 incidono sul perimetro applicativo. Nelle regioni ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE (Molise, Sardegna, Abruzzo), le grandi imprese possono beneficiare solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica. Se l’agevolazione è finanziata con risorse PON/POR, l’ambito si restringe alle sole PMI.

Investimenti agevolabili e requisiti dei beni

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie. Restano esclusi gli investimenti di mera sostituzione, i beni merce, i materiali di consumo e, in generale, i beni già utilizzati, salvo il caso del bene esposto in show room e usato solo a fini dimostrativi. Per i beni complessi realizzati anche con componenti usate, il requisito della novità permane solo se il costo dei beni usati non è prevalente. I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle aree agevolate e devono essere strumentali all’attività esercitata.

Struttura produttiva e localizzazione dell’investimento

Per struttura produttiva si intende ogni unità locale o stabilimento ubicato nei territori agevolati in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa. La circolare precisa che possono rilevare autonomi rami d’azienda, diramazioni territoriali, linee di produzione o reparti, purché costituiscano centri autonomi di costo e non siano parte integrante del medesimo processo produttivo. All’interno di uno stesso comune possono esistere più strutture produttive se vi sono processi produttivi diversi; se invece le unità insistono sul medesimo processo produttivo, la struttura è unica. Un’impresa avrà tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui opera con processi produttivi riferibili alla stessa attività.

Determinazione del credito, limiti e base di calcolo

Il credito è calcolato sull’investimento netto, dato dal costo complessivo dei beni agevolabili al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie di beni già esistenti nella stessa struttura produttiva, con esclusione degli ammortamenti riferiti ai beni oggetto del nuovo investimento e di quelli derivanti dal super-ammortamento. Le percentuali sono: 20% per piccole imprese, 15% per medie, 10% per grandi. Il costo massimo agevolabile per progetto è pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie e 15 milioni per le grandi, da considerare al netto degli ammortamenti dedotti. Per i leasing conta il costo sostenuto dal locatore, esclusi manutenzioni, prezzo di riscatto e canoni; vanno considerati anche gli ammortamenti figurativi dei beni in leasing utilizzati nella stessa struttura produttiva.

Decorrenza, adempimenti e utilizzo in compensazione

Sono agevolabili gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016 e realizzati entro il 31 dicembre 2019; l’avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante all’ordine o con altro atto che renda irreversibile l’investimento. I soggetti interessati devono presentare, dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2019, la comunicazione telematica approvata dall’Agenzia delle entrate. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 telematico, a partire dal quinto giorno successivo alla ricevuta di fruibilità, nei limiti dell’importo autorizzato. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e in quelle successive fino a esaurimento.

Cumulo, rilevanza fiscale e limiti di compensazione

Il credito non è cumulabile con aiuti de minimis o altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi, ma può cumularsi con misure non qualificabili come aiuti di Stato o de minimis, nonché con il super-ammortamento del 40%. La circolare precisa che il credito è fiscalmente rilevante: ai fini IRPEF, IRES e IRAP costituisce contributo tassabile, mentre restano deducibili le quote di ammortamento dei beni agevolati. Non si applicano né il limite annuo di 250.000 euro dei crediti agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro, né la preclusione in presenza di ruoli erariali oltre 1.500 euro.

Rideterminazione, decadenza e controlli

Il credito va rideterminato se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o se sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee o a strutture diverse entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione; per i leasing vale anche il mancato riscatto entro il periodo di vigilanza. In tali casi il credito indebitamente fruito va riversato senza sanzioni entro il termine del saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui si verifica l’evento. In caso di indebita fruizione per mancato rispetto dei requisiti o inammissibilità dei costi, l’Agenzia recupera l’importo con interessi e sanzioni; si richiamano le sanzioni del 30% per credito non spettante e dal 100% al 200% per credito inesistente. L’attività di controllo dell’Agenzia resta limitata alla disciplina fiscale, mentre per i fondi comunitari valgono le specifiche regole delle amministrazioni competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.