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Circolare

Circolare n. 31/E del 15/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il nuovo regime IVA introdotto dalla legge di stabilità 2016 per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi. Viene spiegata la soppressione dell’aliquota del 4% e dell’assetto previgente, l’introduzione dell’aliquota ridotta del 5%, l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, il confronto con il regime delle cooperative non sociali ONLUS o non ONLUS, nonché la disciplina transitoria per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015.

IVA al 5% per le prestazioni di cooperative sociali e loro consorzi

IVA al 5% per le prestazioni di cooperative sociali e loro consorzi

La circolare esamina la riforma IVA introdotta dalla legge di stabilità 2016 per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare la disciplina interna al diritto dell’Unione europea e di chiarire l’ambito applicativo della nuova aliquota ridotta del 5%, nonché i rapporti con il regime previgente e con la disciplina transitoria.

Evoluzione normativa precedente

La circolare ricostruisce il susseguirsi delle regole IVA applicabili alle prestazioni cooperative. In origine, il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 prevedeva l’aliquota del 4% per determinate prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative e loro consorzi. Successivamente, la legge di stabilità 2007 aveva esteso, in via interpretativa, il beneficio anche ad alcune prestazioni esenti di cui all’articolo 10 del DPR n. 633/1972, con possibilità per le cooperative sociali di optare per il regime fiscale più favorevole.

La circolare evidenzia però che tale assetto non era pienamente compatibile con la direttiva 2006/112/CE, sia perché l’aliquota inferiore al 5% poteva essere mantenuta solo in presenza della clausola di stand still, sia perché la disciplina nazionale risultava troppo ampia rispetto alle possibilità offerte dal diritto unionale. Per evitare contestazioni europee, il n. 41-bis) era stato abrogato dalla legge di stabilità 2013, con contestuale introduzione dell’aliquota del 10% per tali prestazioni; poi la legge di stabilità 2014 aveva ripristinato il 4% limitatamente alle cooperative sociali ex legge n. 381/1991.

Nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016

Il comma 960 della legge n. 208/2015 abroga nuovamente il n. 41-bis) e introduce la nuova parte II-bis della Tabella A, prevedendo al n. 1) l’aliquota IVA del 5% per le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter), da cooperative sociali e loro consorzi.

La circolare precisa che la nuova aliquota riguarda le prestazioni:

  • sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da professionisti o arti sanitarie soggette a vigilanza;
  • di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso e ONLUS, comprese somministrazioni di medicinali, presidi sanitari, vitto e prestazioni termali;
  • educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, incluse le attività connesse di alloggio, vitto e fornitura di libri e materiali;
  • proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù;
  • socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore dei soggetti elencati nel n. 27-ter).

Ambito soggettivo e categorie di destinatari

L’aliquota del 5% si applica solo alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi. Quanto ai destinatari, la circolare richiama le categorie indicate dal n. 27-ter) dell’articolo 10, che comprendono:

  • anziani e inabili adulti;
  • tossicodipendenti e malati di AIDS;
  • handicappati psicofisici;
  • minori, anche in situazioni di disadattamento e devianza;
  • persone migranti;
  • senza fissa dimora;
  • richiedenti asilo;
  • persone detenute;
  • donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

La circolare sottolinea che la platea dei beneficiari è più ampia rispetto a quella del previgente n. 41-bis), in quanto include anche migranti, senzatetto, richiedenti asilo, detenuti e vittime di tratta.

Regime per cooperative sociali, cooperative non sociali e ONLUS

La nuova disciplina porta a un riepilogo netto dei regimi applicabili:

  • le prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, nei confronti dei soggetti del n. 27-ter), sono soggette al 5% anche se effettuate in esecuzione di appalti, convenzioni o concessioni, oltre che se rese direttamente agli utenti;
  • le prestazioni rese da cooperative non sociali ma aventi la qualifica di ONLUS restano in esenzione, se ne ricorrono i presupposti oggettivi;
  • le prestazioni rese da cooperative non sociali e non ONLUS sono assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%, salvo che ricorrano le specifiche esenzioni previste dai nn. 18) e 21) dell’articolo 10.

La circolare segnala inoltre che il comma 962 abroga la possibilità, riconosciuta dalla precedente normativa, per le cooperative sociali di avvalersi del regime più favorevole previsto dall’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997 ai fini IVA. Tale disposizione continua ad avere effetto per gli altri soggetti qualificati come ONLUS di diritto e, per le cooperative sociali, soltanto per i tributi diversi dall’IVA.

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

Il comma 963 stabilisce che i commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Di conseguenza:

  • per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in corso continua ad applicarsi il regime previgente del 4% o l’esenzione, secondo l’opzione già esercitata;
  • la nuova disciplina si applica ai rinnovi, anche taciti, e alle proroghe intervenuti dopo il 31 dicembre 2015, anche se riferiti a contratti originariamente conclusi prima di tale data;
  • ai fini temporali rileva la data di stipula, rinnovo o proroga, non quella dell’accreditamento della cooperativa, che non ha natura di contratto o convenzione rilevante ai fini fiscali.

La circolare precisa che l’accreditamento è soltanto una condizione che precede eventuali atti negoziali e non comporta, di per sé, l’obbligo per la pubblica amministrazione di stipulare contratti o di remunerare prestazioni fuori dagli accordi formalmente conclusi.

Casi particolari: rapporti con enti pubblici e utenti privati

La circolare dedica attenzione a fattispecie nelle quali coesistono più rapporti negoziali. Ad esempio, per la gestione di case di riposo o asili nido, può esistere un contratto principale con l’ente pubblico e un secondo contratto con l’utente o i familiari. In tali ipotesi, se il contratto principale è stato stipulato entro il 31 dicembre 2015, il vecchio regime IVA continua ad applicarsi fino alla sua scadenza, sia quando il corrispettivo è interamente a carico dell’ente, sia quando vi è compartecipazione alla spesa da parte di ente e utenti.

Analogo criterio è applicato alle concessioni di lavori pubblici stipulate ai sensi dell’articolo 143 del d.lgs. n. 163/2006 per la realizzazione e gestione di strutture come asili o RSA, nelle quali vi siano posti convenzionati e posti liberi. Anche in questo caso, la gestione dei posti non convenzionati è considerata sostanzialmente collegata all’accordo originario con l’ente concedente; pertanto, se la concessione è anteriore al 1° gennaio 2016 continua a valere il regime previgente fino alla sua scadenza, mentre se è successiva si applica il nuovo regime del 5%.

Sintesi operativa

In conclusione, la circolare definisce un quadro applicativo chiaro: le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti delle categorie protette del n. 27-ter) sono assoggettate al 5%; le cooperative non sociali ONLUS restano in esenzione; le cooperative non sociali e non ONLUS scontano l’aliquota ordinaria, salvo esenzioni specifiche. Il discrimine temporale è la stipula, il rinnovo o la proroga del contratto, con mantenimento del vecchio regime solo per i rapporti già in essere al 31 dicembre 2015.

Punti principali

Nuova aliquota IVA del 5%

Il comma 960 della legge di stabilità 2016 introduce una nuova aliquota IVA ridotta del 5% per specifiche prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi. La misura nasce dalla riformulazione dell’articolo 16 del DPR n. 633/1972 e dall’introduzione della nuova parte II-bis della Tabella A allegata al decreto, in coerenza con la direttiva 2006/112/CE.

Disciplina previgente e ragioni dell’intervento

La circolare ricostruisce il percorso normativo precedente: dall’aliquota del 4% prevista dal n. 41-bis), alla sua soppressione con la legge di stabilità 2013 e alla successiva reintroduzione con la legge di stabilità 2014 per le sole cooperative sociali ex legge n. 381/1991. L’intervento del 2016 risponde all’esigenza di adeguamento al diritto UE ed evita una nuova procedura di infrazione.

Ambito oggettivo delle prestazioni agevolate

L’aliquota del 5% si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del DPR n. 633/1972, cioè prestazioni sanitarie, di ricovero e cura, educative e didattiche, proprie di strutture assistenziali e socio-sanitarie, nonché prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale. La circolare elenca puntualmente le fattispecie ricomprese nel perimetro della norma.

Ambito soggettivo: cooperative sociali e destinatari

La nuova aliquota si applica solo se le prestazioni sono rese da cooperative sociali e loro consorzi. I destinatari sono i soggetti indicati nel n. 27-ter) dell’articolo 10, ampliati rispetto al passato: anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori in situazioni di disadattamento o devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Regime per cooperative non sociali, ONLUS e non ONLUS

Per le cooperative non sociali che abbiano la qualifica di ONLUS continua ad applicarsi il regime di esenzione, se ne ricorrono i presupposti oggettivi. Per le cooperative non sociali e non ONLUS si applica, in via generale, l’aliquota ordinaria del 22%, salvo che la singola prestazione rientri nelle esenzioni dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972. Il comma 962 sopprime inoltre la possibilità per le cooperative sociali di avvalersi dell’optare per il regime più favorevole ai fini IVA previsto dall’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997.

Decorrenza e regime transitorio

Il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015. Per i contratti già in essere a tale data continua ad applicarsi il vecchio regime del 4% o l’esenzione, secondo l’opzione già esercitata. La circolare precisa che rilevano la stipula, il rinnovo o la proroga del contratto e non, in via generale, la data di accreditamento della cooperativa.

Fattispecie particolari

Sono richiamate diverse situazioni specifiche: contratti con privati utenti o familiari collegati a una convenzione principale con l’ente pubblico; compartecipazione alla spesa tra ente e utenti; concessioni di lavori pubblici per la gestione di strutture come asili nido o residenze sanitarie assistenziali. In tali casi, se il rapporto principale è anteriore al 1° gennaio 2016, continua ad applicarsi il regime previgente fino alla scadenza; se invece la concessione o il contratto è successivo, opera il nuovo regime al 5%.

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