Sentenza del 17/01/2018 n. 974 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che fosse applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, anche al caso disciplinato dal comma 1-bis, relativo alla definizione delle violazioni concernenti agevolazioni tributarie. La CTR aveva invece ritenuto decaduto l'Ufficio, poiché l'avviso di liquidazione era stato notificato oltre il termine triennale ordinario previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la proroga biennale anche al recupero delle imposte agevolate. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata dunque definita in via definitiva la debenza delle maggiori imposte, ma è stata esclusa la decadenza dell'Ufficio fondata sul solo decorso del termine ordinario triennale.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
Prevede agevolazioni fiscali per gli atti relativi ad aree comprese in piani urbanistici particolareggiati; nel caso concreto tali agevolazioni erano state applicate all'acquisto del terreno e successivamente revocate.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Disciplina il termine ordinario per l'esercizio del potere di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, individuato dalla CTR in tre anni dalla registrazione dell'atto.
Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis
"La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta ... è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis"
La proroga biennale dei termini si applica non solo alle rettifiche dei valori dichiarati o degli incrementi di valore, ma anche alle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Codice civile, art. 2964
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della decadenza, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione finale.
Codice civile, artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiamati con riferimento ai criteri di interpretazione e applicazione della legge, nell'ambito della contestazione dell'interpretazione restrittiva adottata dalla CTR.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia temporale e termini dell'azione amministrativa tributaria; la Corte ha tuttavia deciso la controversia sulla base dell'interpretazione della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002.
Massime di principio
- La proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002 può applicarsi anche al recupero di imposte derivante dalla revoca o dall'errata applicazione di agevolazioni tributarie, non soltanto alla rettifica dei valori dichiarati.
- Quando una norma di definizione agevolata impone all'Ufficio di valutare l'efficacia dell'istanza del contribuente, la proroga dei termini può operare anche per le violazioni relative alle agevolazioni, se riguardano le medesime imposte.
- La notifica dell'avviso oltre il termine ordinario triennale non comporta necessariamente la decadenza dell'Amministrazione: occorre verificare l'eventuale applicabilità di proroghe speciali previste dalla legge.
- La cassazione con rinvio non stabilisce definitivamente che le maggiori imposte siano dovute; stabilisce soltanto che la precedente decisione sulla decadenza era errata e che il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente la controversia.
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