Cassazione Penale, Sentenza n. 763/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la confisca della somma di euro 60,00 disposta in esecuzione della sentenza di patteggiamento per il reato di illecita detenzione di marijuana (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e l'attività illecita contestata, ossia l'assenza di elementi che dimostrassero che quella somma fosse "prezzo", "prodotto" o "strumento" del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro. Ha ritenuto che, per il reato di detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è legittima solo quando sussiste un chiaro nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione (ovvero si tratti di prezzo, profitto o strumento del reato). Nel caso di specie non era stata contestata alcuna specifica cessione né provato che i 60 euro fossero connessi all'illecito: pertanto la confisca è stata annullata senza rinvio e disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto; la cancelleria è obbligata alle incombenze previste dall'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte interpreta che, in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato è ammessa solo se sussiste un nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita di cessione; somme non dimostrate come prezzo/ricavo/strumento non sono confiscabili.
art. 240 cod. pen.
Norma richiamata in primo grado per la confisca; la Corte sottolinea che l'applicazione della confisca ai sensi di questa norma richiede la certezza del collegamento tra il bene e il reato.
art. 4413, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamata relativamente all'ammissibilità del ricorso in caso di sentenza di patteggiamento con misura di sicurezza; la Corte osserva che la norma non ostacola la cassazione quando la misura non è frutto di un accordo tra le parti o quando il vizio attiene alla motivazione, consentendo quindi l'impugnazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento della possibilità di impugnare per vizio di motivazione le sentenze di patteggiamento che non abbiano incluso la misura nel patto tra le parti.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'ordine di dissequestro e restituzione all'avente diritto e per le comunicazioni che la cancelleria deve fare al Procuratore generale.
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi)
Giurisprudenza di riferimento che afferma che somme provenienti da precedenti cessioni destinate a ulteriori acquisti della stessa sostanza non possono automaticamente qualificarsi come "strumento", "prodotto" o "profitto" del reato e quindi non sono necessariamente confiscabili senza prova del nesso di pertinenzialità.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti dell'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano previsto misure di sicurezza: se la misura è frutto dell'accordo i ricorsi sono ammessi solo nei limiti della norma specifica, altrimenti è possibile il ricorso per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale.
Massime di principio
- La semplice detenzione di stupefacenti non basta a giustificare la confisca del denaro in possesso dell'imputato: è necessario provare il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di cessione (prezzo, profitto o strumento del reato).
- Somme ritenute provento di precedenti cessioni o destinate a futuri acquisti non sono automaticamente confiscabili senza elementi probatori specifici che le colleghino al reato contestato.
- In caso di patteggiamento con confisca, l'ammissibilità del ricorso per cassazione può essere limitata se la misura è frutto dell'accordo; se invece la misura non è parte dell'accordo o sussiste un vizio di motivazione, è consentita la cassazione.
- Quando la confisca è disposta illegittimamente la Corte può annullarla senza rinvio e ordinare il dissequestro e la restituzione immediata al titolare, con gli obblighi di comunicazione alla Procura generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
- Per evitare il rigetto della confisca, l'accusa deve svolgere adeguate indagini finanziarie e fornire elementi di fatto che colleghino il denaro all'attività di spaccio (tracce di compravendita, contatti, documentazione di cessioni, modalità di occultamento, ecc.).
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