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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04457/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di equa riparazione proposta da alcuni lavoratori, creditori ammessi al passivo del fallimento di una società, per l'irragionevole durata della procedura fallimentare. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la domanda, perché il decreto di chiusura del fallimento non era stato comunicato e, quindi, il termine per proporre reclamo e quello semestrale per chiedere l'indennizzo decorrevano, secondo il giudice, da un anno dopo la pubblicazione del decreto, con applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. I ricorrenti principali hanno censurato la liquidazione dell'indennizzo, sostenendo che il parametro corretto non fosse quanto effettivamente ripartito nella procedura o il residuo credito dopo i pagamenti, ma l'importo del credito insinuato e accertato nello stato passivo. Hanno inoltre contestato la quantificazione dell'indennizzo, ritenuta troppo bassa e non conforme agli standard CEDU. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la domanda di equa riparazione fosse tardiva, invocando la disciplina del reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento e l'applicazione del termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. o, in subordine, la nuova disciplina dell'art. 119 l.fall. con termine di novanta giorni, così da far decorrere prima la definitività del decreto di chiusura e quindi la decadenza dall'azione ex L. n. 89 del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero, confermando la tempestività della domanda di equa riparazione: in caso di mancata comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, per il reclamo avverso tale decreto continua ad applicarsi il termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c., oltre la sospensione feriale, e non il termine di novanta giorni o il termine semestrale invocato dal Ministero. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la liquidazione dell'indennizzo ancorata alla somma effettivamente distribuita o al credito residuo dopo i riparti, poiché il valore della causa va determinato, in via analogica agli artt. 10 e ss. c.p.c., sulla base dell'importo domandato nel processo presupposto e accertato nello stato passivo. Il secondo motivo del ricorso principale è rimasto assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5, L. n. 89 del 2001

    norma processuale richiamata quale base dell'opposizione avverso il decreto che aveva respinto la domanda di equa riparazione

  • art. 119 l. fall.

    per il testo previgente, la Corte ribadisce che, in assenza di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il termine per il reclamo non decorre dalla pubblicazione ma dalla comunicazione; tuttavia, nel caso delle procedure anteriori alla riforma, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c.

  • art. 26 l. fall.

    richiamato dal Ministero per sostenere la nuova disciplina del reclamo; la Corte non lo applica al caso, ritenendo operante la disciplina previgente

  • art. 327 c.p.c.

    è applicato quale termine lungo per impugnare il decreto di chiusura del fallimento non comunicato, nella formulazione ratione temporis di un anno, oltre sospensione feriale

  • art. 4, L. n. 89 del 2001

    individua il termine semestrale di decadenza per la domanda di equa riparazione, decorrente dalla definitività del provvedimento presupposto

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001

    indicato come parametro di ragionevolezza della durata del processo presupposto, qui fissato in sei anni per la procedura fallimentare

  • art. 2-bis, L. n. 89 del 2001

    per la liquidazione dell'indennizzo, il valore della causa va determinato in modo coerente con il credito azionato nel processo presupposto

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato in via analogica per determinare il valore della causa sulla base dell'importo richiesto con la domanda originaria, non della somma concretamente distribuita

  • artt. 2 e 3 L. n. 89 del 2001

    costituiscono il fondamento sostanziale della domanda di equa riparazione

  • art. 6 CEDU

    fonte del diritto alla ragionevole durata del processo e del pregiudizio risarcibile

  • art. 13 CEDU

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'insufficienza dell'indennizzo rispetto agli standard convenzionali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla tutela giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla ragionevole durata e sul giusto processo

  • L. n. 848 del 1955

    legge di esecuzione della CEDU, richiamata unitamente alle disposizioni convenzionali

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, ai fini della tempestività della domanda occorre guardare alla disciplina del procedimento presupposto: se il decreto di chiusura non è stato comunicato, il reclamo resta soggetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, oltre la sospensione feriale, e la domanda ex L. n. 89 del 2001 decorre dalla sua definitiva chiusura.
  • Il reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento non integra un procedimento autonomo e separato, ma una fase endofallimentare inserita nella procedura concorsuale principale; pertanto, non si applica automaticamente la regola del tempus regit actum con termini processuali nuovi se la procedura presupposta è anteriore alla riforma.
  • Ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001, il "valore della causa" va ancorato all'importo richiesto nel processo presupposto o al credito accertato nel relativo stato passivo, non alla somma concretamente ripartita in sede fallimentare, poiché quest'ultima dipende da variabili estranee alla natura ed entità del credito.
  • Nel sistema dell'equa riparazione, il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del termine ragionevole, ma il giudice può ridurre la liquidazione quando risultino circostanze concrete che attenuino o escludano il pregiudizio effettivo subito dal richiedente, come l'anticipazione di parte delle somme dovute tramite il Fondo di garanzia.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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