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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21762/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

La controversia nasce da una gara per la concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un tratto autostradale, nella quale il criterio di aggiudicazione attribuiva punteggio anche in relazione alla misura del contributo pubblico a fondo perduto richiesto dai concorrenti. Dopo l'aggiudicazione provvisoria in favore del consorzio ricorrente, l'ATI concorrente ha impugnato gli atti di gara davanti al giudice amministrativo, ottenendo in appello l'annullamento della parte della lettera di invito relativa alla formula matematica di attribuzione del punteggio e l'ordine di rinnovare la gara dal segmento ritenuto illegittimo. Successivamente, in sede di chiarimenti sull'ottemperanza, il Consiglio di Stato ha precisato che la gara andava rinnovata dalla predisposizione della lettera di invito, con ripresentazione di offerte tecniche ed economiche da parte di tutti i destinatari originari. Il consorzio soccombente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., deducendo: 1) che il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente rigettato il suo ricorso incidentale nella precedente sentenza, omettendo di verificare presupposti, tempestività e ricevibilità del ricorso principale dell'ATI avversaria, e che tale doglianza integrerebbe un diniego di giurisdizione; 2) che il giudice amministrativo, nel giudizio di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, reinterpretando estensivamente il giudicato e imponendo ulteriori prescrizioni alla P.A., in particolare la riapertura della gara a tutti gli originari invitati, con pretesa lesione dell'affidamento sulla propria aggiudicazione provvisoria.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidate in euro 10.200,00 oltre accessori. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché rivolto sostanzialmente contro la precedente sentenza del Consiglio di Stato già oggetto di distinto ricorso per cassazione, a sua volta dichiarato inammissibile, e perché riproduttivo di censure tardivamente introdotte in quel precedente giudizio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. serve a ottenere precisazioni sulle modalità di ottemperanza e che l'interpretazione del giudicato da parte del Consiglio di Stato rientra nei limiti interni della giurisdizione amministrativa, non essendo sindacabile in cassazione ex art. 111 Cost. come eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha quindi escluso che il giudice amministrativo avesse invaso prerogative della P.A. o integrato il comando giudiziale oltre il consentito.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi attinenti alla giurisdizione; non è utilizzabile per censurare errori interni nell'interpretazione del giudicato o nell'esercizio del potere di ottemperanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    nel ricorso è evocato come parametro formale della censura di violazione di legge, ma la Corte osserva che le doglianze, così formulate, non superano il limite del sindacato sulla giurisdizione.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    il ricorso per chiarimenti in ottemperanza ha funzione strumentale e serve a ottenere precisazioni sulle concrete modalità di esecuzione del giudicato; non può trasformarsi in mezzo per modificare o integrare il decisum.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    delimitano una disciplina composita dell'ottemperanza; il giudice dell'ottemperanza è il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni da esso discendenti.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sottolineare che la disciplina dell'ottemperanza è funzionale a rendere effettiva la tutela giurisdizionale.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    menzionato per escludere che il ricorso per chiarimenti possa essere assimilato a un incidente di esecuzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti risultanti dal testo disponibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli eccessi di potere giurisdizionale; non è consentito contestare l'interpretazione del giudicato o l'apprezzamento compiuto nel giudizio di ottemperanza, se tali attività restano interne alla funzione giurisdizionale amministrativa.
  • Il ricorso per chiarimenti previsto dall'art. 112, comma 5, c.p.a. ha natura strumentale e serve soltanto a precisare il contenuto del giudicato e le modalità di esecuzione; non può essere utilizzato per introdurre nuove statuizioni, modificare il decisum o riaprire il merito della controversia.
  • Quando il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza o di chiarimenti, individua il significato del comando giudiziale e ne ricava le conseguenze necessarie per l'amministrazione, egli opera entro i limiti interni della propria giurisdizione, con conseguente insindacabilità di tale operazione in cassazione.
  • È inammissibile un ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di un vizio di giurisdizione, miri in realtà a censurare una precedente decisione già impugnata o a riproporre censure già dichiarate inammissibili in altro giudizio.
  • L'ordine di rinnovare una gara a partire dal segmento ritenuto illegittimo può comportare, se logicamente necessario per l'attuazione del giudicato, la ripetizione della fase di presentazione delle offerte da parte dei destinatari originari, senza che ciò integri di per sé sconfinamento nelle prerogative della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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