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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18542/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo del 15/03/2021, disposto ai fini di confisca diretta e per equivalente in relazione al reato previsto dall'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva: mancata o carente motivazione sulle esigenze cautelari; insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo del reato e della documentazione difensiva che avrebbe dimostrato che il ricorrente era stato raggirato (autore mediato, ex art. 48 c.p.); erronea applicazione delle norme penali richiamate (artt. 43, 48, 240 c.p., art. 12‑bis d.lgs. 74/2000); mancata considerazione che i beni sequestrati appartenevano a persona estranea; esistenza di un pagamento F24 parziale e impegno al rientro; difetto di prova circa la consapevolezza della inutilizzabilità del credito in compensazione; errore scusabile ex art. 5 c.p.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Motivazione: il ricorso contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge (vizi di motivazione radicali o assenza di motivazione); le censure sono in gran parte questioni di merito sulla valutazione del fumus commissi delicti e della soggettività, materie non sindacabili in cassazione salvo vizi di legge evidenti o motivazione mancante/apparente. Inoltre alcune doglianze (esigenze cautelari) non erano state specificamente prospettate in sede di riesame e pertanto non proponibili in cassazione. Il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. 74/2000

    Norma penale contestata in relazione alla cessione e utilizzazione di crediti d'imposta fittizi; la disposizione costituisce il fatto-reato che ha giustificato il sequestro preventivo.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione dell'elemento soggettivo e delle forme di responsabilità (concorso e modalità di partecipazione), oggetto di censura del ricorrente.

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il comportamento sarebbe stato quello di autore mediato o di soggetto raggirato; la Corte rileva che il Tribunale ha valutato l'atto di cessione come elemento sintomatico della conoscenza della fittizietà.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sul concorso formale o reati collegati richiamata nella prospettazione difensiva; la Corte non ha ritenuto fondate le osservazioni sulle implicazioni soggettive avanzate dal ricorrente.

  • art. 12‑bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato nella prima censura insieme ad altre norme fiscali penali; utilizzato dal ricorrente per contestare l'ambito applicativo e la motivazione del sequestro.

  • art. 5 cod. pen.

    Riferito all'errore scusabile invocato dal ricorrente; la Corte osserva che l'eventuale errore deve emergere ictu oculi per essere valutato in sede di riesame, e non può essere riesaminato in cassazione come vizio di motivazione di merito.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Norma processuale richiamata per giustificare il procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti (procedura straordinaria prevista dal decreto-legge).

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione per violazione di legge è proponibile solo per mancanza o apparente motivazione, limitando i mezzi di impugnazione rispetto ai vizi di mera logica o merito.

  • art. 6606, comma 3 c.p.p.

    Principio secondo cui in cassazione non sono proponibili censure non sollevate nei precedenti giudizi di merito; applicato per escludere doglianze nuove non prospettate in sede di riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, applicata al ricorrente nella sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per specifiche violazioni di legge (mancanza o apparente motivazione) e non per riconsiderare il merito delle valutazioni sul fumus commissi delicti.
  • In sede di riesame il giudice può esaminare sommariamente anche il difetto dell'elemento soggettivo, ma tale difetto deve emergere 'ictu oculi'; se non è evidente, la valutazione rimane di merito e non è sindacabile in cassazione.
  • Censure basate su valutazioni probatorie o ricostruzioni di fatto che non incidono sulla legalità della motivazione sono inammissibili in Cassazione e vanno proposte nei gradi di merito.
  • Questioni e doglianze non sollevate negli antecedenti gradi di giudizio (o nel procedimento di riesame) non possono essere introdotte in cassazione.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza: solo la mancanza o l'apparenza di tale motivazione legittima il ricorso per cassazione.
  • L'eventuale invocazione di errore scusabile o dello status di soggetto raggirato richiede elementi documentali chiari e, se non evidenti, devono essere trattati nei gradi di merito; non è sufficiente per ottenere l'annullamento in cassazione.

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