Cassazione Penale, Sentenza n. 22757/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo volto ad ottenere la liberazione anticipata per i periodi detentivi fino al 29/12/2020. Il diniego si fondava sul fatto che, durante un periodo di libertà (29/03/2020), il ricorrente avrebbe commesso un tentativo di omicidio nei confronti del fratello, circostanza che il Tribunale aveva ritenuto indice di una adesione solo apparente al percorso rieducativo e motivo per estendere il diniego anche a semestri già maturati, oltre che a quelli precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto errata l'estensione automatica del diniego alla liberazione anticipata al semestre interamente successivo alla commissione del reato (giugno-dicembre 2020), perché i semestri integralmente posteriori all'evento vanno valutati secondo il regime ordinario di verifica dei progressi trattamentali. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo di pena espiata dal 29/12/2019 al 29/12/2020 e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per nuovo esame su quel punto. Ha invece rigettato il ricorso per il resto.
Norme richiamate
Sez. I, sentenza n.11597 del 28/02/2013 (rv 255406)
Principio secondo cui la commissione di un fatto di reato di consistente gravità durante l'esecuzione della pena può rivelare una adesione solo apparente al percorso rieducativo e giustificare il diniego della liberazione anticipata per i semestri già maturati; tuttavia i semestri integralmente successivi all'evento vanno valutati con il normale esame dei progressi trattamentali
Massime di principio
- La commissione di un fatto grave durante la esecuzione o in un periodo di liberà controllata può giustificare il diniego della liberazione anticipata per i semestri già maturati, perché può indicare una adesione solo apparente al trattamento
- I semestri di pena interamente successivi alla commissione del fatto illecito non devono essere automaticamente esclusi dalla valutazione favorevole: vanno esaminati secondo il normale regime di verifica dei progressi trattamentali e della concreta rieducazione
- La motivazione del giudice deve specificare il nesso tra la condotta gravemente negativa e la valutazione dei singoli semestri; la mancanza di adeguata giustificazione per periodi posteriori all'evento è motivo di annullamento e rinvio
- In casi simili la difesa può ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame limitato ai periodi il cui diniego non sia stato adeguatamente motivato
- La giurisprudenza dominante ammette il principio che un episodio grave possa 'neutralizzare' valutazioni precedenti, ma non estende automaticamente tale neutralizzazione a futuri semestri senza verifica comportamentale successiva
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