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Sentenza

Sentenza n. 4727/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’ottemperanza in relazione alla Sentenza n. 6414/2024 pubbl. il 03/06/2024 del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari.

Giustizia amministrativa202505388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari, dovute in esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto all’adempimento; con memoria dell’11 febbraio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato l’avvenuta ottemperanza, chiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuta ottemperanza da parte del Ministero. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del ricorso per ottemperanza. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie all’obbligo posto da un provvedimento giurisdizionale dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, anche se la causa si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari consente di liquidare le spese direttamente in loro favore quando essi si siano dichiarati tali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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