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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11403 - Corte di Cassazione

Contenzioso - accertamento con adesione - decorrenza dei termini per impugnare - dalla data della sottoscrizione del verbale negativo - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro gli avvisi di accertamento TIA. Aveva presentato istanza di accertamento con adesione e, dopo il verbale di mancato accordo del 29 novembre 2005, aveva proposto ricorso il 27 gennaio 2006. La questione riguardava il momento dal quale dovesse riprendere a decorrere il termine per impugnare: secondo i giudici di merito dal verbale di mancato accordo, secondo la contribuente solo dopo la completa sospensione di novanta giorni prevista dalla legge, compreso il periodo di sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando che il verbale di mancato accordo non interrompe né fa cessare anticipatamente la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare. Il termine decorre nuovamente solo dopo la cessazione dell'intero periodo di sospensione previsto per il procedimento di adesione, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il ricorso notificato il 27 gennaio 2006 era tempestivo. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR, anche per la decisione sulle spese e per l'esame del merito delle contestazioni.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3

    La sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento è determinata dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

    La presentazione dell'istanza produce la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare. Tale sospensione non viene meno solo perché, prima della scadenza dei novanta giorni, le parti verbalizzano il mancato raggiungimento dell'accordo.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, comma 2

    Conferma l'effetto sospensivo collegato alla procedura di accertamento con adesione anche con riferimento agli atti impositivi degli enti locali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Disciplina il termine per proporre ricorso contro gli atti tributari. Nel caso concreto il termine è stato considerato rispettato perché calcolato dopo l'intero periodo di sospensione derivante dall'istanza di adesione.

  • Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, art. 7, comma 6

    Se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto, ne dà formale comunicazione all'utente [...] Dalla notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare.

    La disposizione riguarda esclusivamente il formale diniego dell'istanza da parte del gestore, non il semplice verbale con cui le parti constatano il mancato accordo.

  • Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, art. 9, comma 3

    Il verbale di mancato accordo previsto dalla norma non determina, in assenza di una specifica previsione, la cessazione anticipata della sospensione del termine per impugnare.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1

    Riconosce agli enti locali la potestà regolamentare in materia tributaria, ma i regolamenti locali devono essere interpretati e applicati nel rispetto della disciplina statale sui termini e sulla sospensione collegata all'accertamento con adesione.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'atto per l'intero periodo previsto dalla legge, normalmente novanta giorni.
  • Il semplice verbale di mancato accordo non equivale a un diniego formale dell'istanza e non fa ripartire anticipatamente il termine per il ricorso.
  • Il termine per impugnare riprende a decorrere solo dopo la conclusione dell'intero periodo di sospensione, salvo una rinuncia definitiva all'istanza o un formale rigetto espressamente previsto dalla normativa applicabile.
  • Nel calcolo del termine occorre considerare anche la sospensione feriale, quando applicabile, e conservare la documentazione relativa alla presentazione dell'istanza, alle comunicazioni dell'ente e alla data del ricorso.
  • Le disposizioni regolamentari locali che prevedono la ripresa dei termini in caso di rigetto devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese automaticamente al diverso caso del mancato accordo tra le parti.

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