Cassazione Penale, Sentenza n. 6888/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione e impugnazione relative a: falso materiale del privato in certificati o autorizzazioni amministrative (capo A), appropriazione indebita (capo B) e truffa (capo C). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenze/contraddizioni di motivazione in relazione alla sussistenza della truffa, all'appropriazione indebita e al diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la presenza di una "doppia conforme" (motivazione congrua e coincidente di primo e secondo grado), ritenuto i motivi aspecifici e meramente ripropositivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. Ha richiamato le valutazioni di fatto ritenute adeguate: per la truffa, sottoscrizione di contratti telefonici con firma apocrifa della società Antiche Tradizioni, con profitto indebito per servizi per euro 152,13; per l'appropriazione indebita, disponibilità e mancata restituzione di beni societari nonostante richieste formali; per il diniego delle attenuanti generiche, decisiva la gravità della condotta e l'assenza di proposte di ristoro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il sindacato di legittimità ai vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla motivazione fossero aspecifiche e quindi inammissibili ai sensi di questa norma
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in tema di inammissibilità per mancata specificità del motivo; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso non può ignorare le motivazioni dei giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente
Massime di principio
- La presenza di una "doppia conforme" (motivazioni coerenti e congruenti in primo e secondo grado) restringe fortemente l'area di sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto: le valutazioni probatorie congrue non sono riesaminabili in sede di legittimità
- Motivi di cassazione generici o che riproducono censure già esaminate e rigettate dai giudici del merito sono aspecifici e determinano l'inammissibilità del ricorso
- Il ricorrente ha l'onere di specificare esattamente in quale parte della motivazione si asserisce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità; non è compito della Corte di legittimità rielaborare o individuare autonomamente argomentazioni non specificate
- È improprio cumulare indistintamente i tre vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) per lo stesso segmento motivazionale: tali vizi sono eterogenei e richiedono contestazioni distinte e puntuali
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto ad altri (es. gravità della condotta, assenza di ristoro)
- In casi di contestazioni che riguardano valutazioni probatorie (es. firme apocrife, appropriazione di beni), l'assenza di una confutazione specifica e argomentata delle conclusioni dei giudici di merito porta, di regola, all'inammissibilità del ricorso
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