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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6888/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione e impugnazione relative a: falso materiale del privato in certificati o autorizzazioni amministrative (capo A), appropriazione indebita (capo B) e truffa (capo C). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenze/contraddizioni di motivazione in relazione alla sussistenza della truffa, all'appropriazione indebita e al diniego delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la presenza di una "doppia conforme" (motivazione congrua e coincidente di primo e secondo grado), ritenuto i motivi aspecifici e meramente ripropositivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. Ha richiamato le valutazioni di fatto ritenute adeguate: per la truffa, sottoscrizione di contratti telefonici con firma apocrifa della società Antiche Tradizioni, con profitto indebito per servizi per euro 152,13; per l'appropriazione indebita, disponibilità e mancata restituzione di beni societari nonostante richieste formali; per il diniego delle attenuanti generiche, decisiva la gravità della condotta e l'assenza di proposte di ristoro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato di legittimità ai vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla motivazione fossero aspecifiche e quindi inammissibili ai sensi di questa norma

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata in tema di inammissibilità per mancata specificità del motivo; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso non può ignorare le motivazioni dei giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • La presenza di una "doppia conforme" (motivazioni coerenti e congruenti in primo e secondo grado) restringe fortemente l'area di sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto: le valutazioni probatorie congrue non sono riesaminabili in sede di legittimità
  • Motivi di cassazione generici o che riproducono censure già esaminate e rigettate dai giudici del merito sono aspecifici e determinano l'inammissibilità del ricorso
  • Il ricorrente ha l'onere di specificare esattamente in quale parte della motivazione si asserisce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità; non è compito della Corte di legittimità rielaborare o individuare autonomamente argomentazioni non specificate
  • È improprio cumulare indistintamente i tre vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) per lo stesso segmento motivazionale: tali vizi sono eterogenei e richiedono contestazioni distinte e puntuali
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente rispetto ad altri (es. gravità della condotta, assenza di ristoro)
  • In casi di contestazioni che riguardano valutazioni probatorie (es. firme apocrife, appropriazione di beni), l'assenza di una confutazione specifica e argomentata delle conclusioni dei giudici di merito porta, di regola, all'inammissibilità del ricorso

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