Cassazione Civile, Ordinanza n. 12632/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta davanti al Tribunale per far dichiarare la nullità di una donazione stipulata nel 1992, ritenuta avente ad oggetto un bene appartenente all'attrice, e per accertare che il bene fosse invece di sua proprietà. I convenuti si costituivano resistendo e formulando domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda di nullità e, al contempo, riconosceva l'usucapione in capo a uno dei convenuti. La Corte d'appello riformava integralmente, accertando la proprietà dell'attrice e rigettando l'usucapione. In cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 948 c.c., 115, 116 e 252 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere assolto l'onere probatorio dell'attrice in rivendicazione senza considerare che la mera deduzione dell'usucapione da parte del convenuto non attenua, di per sé, il rigore probatorio gravante sul rivendicante; con il secondo motivo contestava l'idoneità di un ricorso per reintegrazione nel possesso a interrompere il possesso utile ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il principio applicato è che, nell'azione di rivendicazione, l'onere probatorio del rivendicante non è attenuato dalla sola deduzione da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, se non vi sia un riconoscimento, anche implicito, o una mancata contestazione della precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa; il solo dato temporale dell'inizio del possesso non basta a integrare tale riconoscimento.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
disciplina l'azione di rivendicazione e il relativo onere probatorio a carico dell'attore, che deve dimostrare il proprio diritto di proprietà; tale rigore può attenuarsi solo in presenza di riconoscimento o mancata contestazione della proprietà altrui da parte del convenuto che opponga l'usucapione.
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sulla disponibilità delle prove e sulla non contestazione, in relazione alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato con riferimento al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.
art. 252 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla decisione emerga una specifica autonoma ratio applicativa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato quale vizio motivazionale dedotto in ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare integralmente il proprio diritto di proprietà, risalendo se necessario lungo la catena dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario, salvo che il convenuto non abbia riconosciuto o non abbia specificamente contestato la pregressa appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa.
- La mera allegazione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione non comporta automaticamente l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sul rivendicante; tale attenuazione richiede un comportamento difensivo del convenuto incompatibile con la contestazione della precedente proprietà.
- Il solo fatto che il possesso utile all'usucapione sia dedotto con decorrenza successiva al titolo vantato dall'attore non è sufficiente, da solo, a integrare un riconoscimento della proprietà altrui.
- Quando il giudice d'appello riforma una decisione che aveva valorizzato l'usucapione, deve riesaminare la distribuzione dell'onere della prova in rivendicazione secondo il criterio sopra indicato, e non può fondare l'esito sulla sola scansione temporale del possesso.
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