Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione a demolire e di ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive realizzate su un terreno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Ha dedotto, anzitutto, l’erroneità della declaratoria di tardività, sostenendo di non avere ricevuto la notifica delle precedenti ordinanze di demolizione e di avere avuto conoscenza soltanto dell’ultima ordinanza, impugnata tempestivamente. Ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia su tre motivi di ricorso di primo grado: l’insussistenza degli usi civici sull’area, in ragione della ritenuta legittimazione del terreno risalente al 1934; la natura facilmente amovibile del manufatto, che avrebbe escluso la necessità del permesso di costruire, anche in considerazione della destinazione agricola; il difetto di motivazione dell’ordinanza demolitoria. L’appellante ha rappresentato che le opere comprendevano una stalla, locali annessi, una recinzione e un manufatto asseritamente non infisso al suolo ma soltanto bullonato su una piastra metallica.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha confermato la declaratoria di inammissibilità per tardività pronunciata dal TAR, rilevando che l’ordinanza impugnata era preceduta da ulteriori ordinanze di demolizione aventi il medesimo oggetto, notificate nel 2023 e nel 2024 e mai impugnate. Le notifiche erano state eseguite ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario; le relate attestavano le ricerche svolte dal messo notificatore e facevano prova fino a querela di falso. Le precedenti ordinanze erano quindi divenute inoppugnabili. Il Collegio ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. La questione relativa alla sussistenza degli usi civici è stata ritenuta, in parte, estranea alla giurisdizione amministrativa e comunque non dirimente, poiché la natura abusiva delle opere risultava pacifica e l’area era sottoposta a vincolo paesaggistico e a rischio sismico; inoltre, la reiterata prosecuzione dei lavori, anche in violazione dei sigilli, rendeva l’ordinanza un atto vincolato. È stata respinta anche la tesi della facile amovibilità: il manufatto risultava stabilmente ancorato al suolo, essendo stato realizzato su uno zatterone di calcestruzzo e risultando stabile dagli accertamenti e dalla documentazione fotografica. È stata infine esclusa la carenza di motivazione, poiché l’ordinanza individuava gli interventi da demolire e le ragioni giuridiche del ripristino. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 secondo cui l’ordine di demolizione di un immobile abusivo privo di titolo, in quanto provvedimento vincolato, non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti di un soggetto non responsabile della realizzazione. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica per irreperibilità è validamente perfezionata quando la relata attesta le ricerche svolte dal messo notificatore e l’impossibilità di individuare la dimora del destinatario; le attestazioni della relata fanno prova fino a querela di falso.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    null

  • Adunanza plenaria n. 9/2017

    “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.

    L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo privo di titolo è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia, anche in caso di adozione tardiva o nei confronti dell’attuale titolare non responsabile dell’abuso.

Massime di principio

  • Le precedenti ordinanze di demolizione aventi il medesimo oggetto, validamente notificate al destinatario ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e non impugnate nel termine decadenziale, diventano inoppugnabili; l’ordinanza successiva non riapre il termine per contestare vizi già riferibili agli atti anteriori.
  • La relata di notifica fa prova, fino a querela di falso, delle attività compiute dal messo notificatore e delle ricerche effettuate per individuare il destinatario, quando la notifica è eseguita per irreperibilità.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive prive di titolo edilizio costituisce un provvedimento vincolato, sicché non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata.
  • La tardività dell’ordine di demolizione, la mancata responsabilità dell’attuale titolare o il trasferimento del bene non impongono, di per sé, una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione.
  • La qualificazione di un manufatto come facilmente amovibile non dipende dalla sola modalità di fissaggio dichiarata dal privato, ma deve essere verificata alla luce delle caratteristiche complessive dell’opera e degli elementi istruttori, compreso l’ancoraggio a una base in calcestruzzo e la stabilità risultante dai sopralluoghi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.