Ordinanza n. 821/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) adottato dal Questore di Brescia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il DASPO emesso nei suoi confronti in relazione agli scontri verificatisi l’8 febbraio 2026 presso lo stadio di Palazzolo tra le tifoserie della Pro Palazzolo e della Pistoiese. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma rileva preliminarmente che la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e depositata come copia per immagine su supporto informatico, non è stata asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
La decisione
Il TAR ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando al difensore del ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ai fini dell’istruttoria, ha inoltre ordinato l’acquisizione e il deposito della registrazione delle telecamere bodycam utilizzate dai Carabinieri intervenuti negli scontri dell’8 febbraio 2026, registrazione richiamata nel DASPO e ritenuta rilevante per la decisione della controversia. Il supporto digitale dovrà essere depositato presso la Segreteria della Sezione entro il 10 settembre 2026, in triplice copia. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sull’annullamento del DASPO né sulla sospensione della sua efficacia.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
È la disposizione indicata quale base normativa del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive impugnato; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Richiede, secondo quanto rilevato dal TAR, l’asseverazione della copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo e depositata su supporto informatico.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione della procura alle liti, alla quale il TAR ha subordinato la prosecuzione del giudizio assegnando un termine perentorio di quindici giorni.
art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Prevede, in base all’ordinanza, gli adempimenti tecnici relativi alla copia informatica della procura alle liti, la cui inosservanza è stata rilevata dal giudice.
Massime di principio
- Quando la procura alle liti cartacea è depositata nel processo amministrativo come copia per immagine su supporto informatico senza asseverazione, il giudice deve disporne la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando il termine perentorio previsto dalla legge.
- In un giudizio impugnatorio concernente un DASPO, la registrazione delle bodycam utilizzate dagli agenti intervenuti nei fatti posti a fondamento della misura costituisce documento istruttorio acquisibile d’ufficio quando il provvedimento impugnato la richiami e la sua valutazione sia rilevante per la decisione.
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