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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47716/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca del coltello. Ha revocato la confisca e disposto la restituzione del coltello all'avente diritto ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p. Il resto della sentenza di merito è stato confermato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rocco era stato assolto in appello dalle accuse di invasione di edificio e porto ingiustificato di coltello per insussistenza del fatto, ma la Corte d'appello aveva comunque confermato la confisca del coltello. Con ricorso per cassazione si lamentava la violazione di legge (art. 240 c.p. e art. 6 L. 22/5/1975, n.152) e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'assoluzione per insussistenza del fatto esclude la confisca obbligatoria dell'arma.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Il ricorrente denunciava la sua erronea applicazione; la Corte non sviluppa un'interpretazione estesa di tale norma nel dispositivo, limitandosi a rilevare l'irrilevanza della confisca dopo l'assoluzione per insussistenza del fatto

  • art. 6 L. 22 maggio 1975, n. 152

    La norma prevede la confisca obbligatoria per le contravvenzioni e i delitti concernenti le armi; la giurisprudenza di legittimità e la Corte nel caso hanno stabilito che la confisca è esclusa quando vi sia assoluzione nel merito per insussistenza del fatto o quando l'arma appartenga a persona estranea al reato

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di disporre la restituzione dei beni sequestrati o confiscati all'avente diritto; la Corte ha utilizzato tale disposizione per ordinare la restituzione del coltello

Massime di principio

  • Se l'imputato è assolto per insussistenza del fatto, la confisca obbligatoria prevista per le armi (art. 6 L. 152/1975) non si applica e l'arma deve essere restituita all'avente diritto.
  • La confisca può rimanere operativa se l'assoluzione non è 'per insussistenza del fatto' o se il provvedimento di estinzione o altre cause non implicano l'assenza del fatto; è importante distinguere la causa dell'estinzione o dell'assoluzione.
  • Quando la confisca è stata disposta da un giudice di merito nonostante un'assoluzione per insussistenza del fatto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione sulla confisca e ordinare la restituzione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • L'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato è un'ulteriore causa di esclusione della confisca obbligatoria; va valutata specificamente nel caso concreto.
  • Nella formulazione dei ricorsi è utile richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità che distingue tra le varie tipologie di assoluzione al fine di ottenere la revoca della confisca ove spettante.

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